SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 14 Mezzi di controllo - Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata (art. 5-12), bisogna basarsi soprattutto: |
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a | sulle indicazioni registrate dal tachigrafo43 (art. 15-16a); |
b | sulle iscrizioni fatte nel libretto di lavoro (art. 17 e 18), nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende (art. 19 cpv. 1) o nelle carte di lavoro (art. 25 cpv. 4); |
c | sulle iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21). |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 18 Iscrizioni nel libretto di lavoro - 1 Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
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1 | Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
2 | Il lavoratore iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | iniziando il lavoro: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio del lavoro e l'ora in cui esso ha inizio; |
b | prima dell'inizio della corsa: il numero della targa del veicolo che conduce; |
c | alla fine della giornata lavorativa: l'ora in cui egli termina il lavoro. |
3 | Il conducente indipendente iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | prima dell'inizio della corsa: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio della corsa, l'ora di partenza e il numero della targa del veicolo che conduce; |
b | alla fine della corsa: l'ora in cui essa termina. |
4 | Oltre al foglio settimanale, il conducente compila in maniera continua i fogli quotidiani del libretto di lavoro: |
a | se il tachigrafo non funziona o |
b | se il veicolo è già stato guidato lo stesso giorno da due conducenti. |
5 | Iniziando il lavoro, il lavoratore che deve compilare il foglio quotidiano iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata ininterrotta del riposo che ha preceduto l'inizio del lavoro. Le iscrizioni grafiche devono essere fatte in maniera continua, cioè all'inizio del lavoro, a ogni cambiamento dell'attività (servizio al volante, altri lavori, pause e durata del riposo) nonché alla fine del lavoro. Le pause inferiori a 15 minuti non devono essere iscritte. Alla fine del lavoro, il conducente iscrive la durata totale di ogni genere d'attività e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
6 | Prima di iniziare la corsa il conducente indipendente, che deve compilare il foglio quotidiano, iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto la corsa. In maniera grafica deve unicamente iscrivere, di continuo, la durata della guida. Alla fine dell'attività professionale, il conducente indipendente iscrive la durata totale della guida e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
7 | Il primo giorno di lavoro della settimana successiva, al più tardi, o in caso di viaggio all'estero, dopo il ritorno in Svizzera, il conducente deve consegnare al datore di lavoro i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro debitamente compilati (originali perforati) e gli eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda nonché le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1 e art. 25 cpv. 4). |
8 | Il libretto di lavoro deve essere restituito al datore di lavoro se tutti i fogli sono riempiti o se è posto fine al rapporto di servizio. |
9 | Bisogna osservare inoltre le «direttive concernenti la tenuta del libretto di lavoro» fissate dall'USTRA le quali sono consegnate assieme al libretto di lavoro. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 22 Altri obblighi del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
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1 | Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
2 | Il datore di lavoro deve vegliare a che il conducente osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), tenga correttamente i mezzi di controllo (art. 15-19) e glieli consegni per tempo. |
3 | Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del tachigrafo. Il conducente deve eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto del tachigrafo. |
4 | Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro. |
5 | Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.52 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore per il trasporto di persone, che non sottostanno all'ordinanza per gli autisti, del 19 giugno 19954 (OLR 1), nonché i controlli cui sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro. |
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1 | La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore per il trasporto di persone, che non sottostanno all'ordinanza per gli autisti, del 19 giugno 19954 (OLR 1), nonché i controlli cui sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.6 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 22 Altri obblighi del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
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1 | Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
2 | Il datore di lavoro deve vegliare a che il conducente osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), tenga correttamente i mezzi di controllo (art. 15-19) e glieli consegni per tempo. |
3 | Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del tachigrafo. Il conducente deve eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto del tachigrafo. |
4 | Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro. |
5 | Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.52 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 22 Altri obblighi del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
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1 | Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
2 | Il datore di lavoro deve vegliare a che il conducente osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), tenga correttamente i mezzi di controllo (art. 15-19) e glieli consegni per tempo. |
3 | Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del tachigrafo. Il conducente deve eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto del tachigrafo. |
4 | Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro. |
5 | Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.52 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 22 Altri obblighi del datore di lavoro - 1 Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
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1 | Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in maniera che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12). Se il conducente non può conformarvisi, deve informare il suo datore di lavoro tempestivamente. |
2 | Il datore di lavoro deve vegliare a che il conducente osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-12), tenga correttamente i mezzi di controllo (art. 15-19) e glieli consegni per tempo. |
3 | Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del tachigrafo. Il conducente deve eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto del tachigrafo. |
4 | Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro. |
5 | Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.52 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.134 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.134 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.134 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.134 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore per il trasporto di persone, che non sottostanno all'ordinanza per gli autisti, del 19 giugno 19954 (OLR 1), nonché i controlli cui sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro. |
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1 | La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore per il trasporto di persone, che non sottostanno all'ordinanza per gli autisti, del 19 giugno 19954 (OLR 1), nonché i controlli cui sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro. |
2 | Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.6 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.134 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 56 - 1 Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
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1 | Il Consiglio federale disciplina la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore. Esso garantisce loro un sufficiente riposo giornaliero, come pure dei giorni di congedo, in modo che non siano assoggettati a esigenze maggiori di quelle stabilite nella legge per attività simili. Esso provvede affinché sia esercitato un controllo efficace sull'osservanza di queste disposizioni. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'applicazione delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo: |
a | ai conducenti professionali che circolano all'estero con autoveicoli immatricolati in Svizzera; |
b | ai conducenti professionali che circolano in Svizzera con autoveicoli immatricolati all'estero. |
3 | Il Consiglio federale può vietare che il salario dei conducenti professionali di autoveicoli sia calcolato in funzione del tragitto percorso, della quantità di merci trasportate o di prestazioni analoghe.134 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 15 Uso del tachigrafo - 1 Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
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1 | Fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il tachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori nonché le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi. |
2 | Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, il tachigrafo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.44 |
3 | Su domanda delle autorità d'esecuzione, il conducente deve aprire il tachigrafo e fornire le informazioni necessarie. Egli può aprirlo durante la corsa per controllare il suo funzionamento, ma al massimo una volta al giorno. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 25 - 1 Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: |
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1 | Il Consiglio federale può derogare totalmente o parzialmente alle prescrizioni del presente titolo a stabilire, se necessario, prescrizioni completive per i seguenti veicoli e per i loro rimorchi, come anche per i loro conducenti: |
a | i ciclomotori, i carri a mano provvisti di motore, gli altri veicoli di potenza e velocità minime e quelli usati raramente sulla strada pubblica; |
b | i veicoli a motore usati per scopi militari; |
c | le trattrici agricole di velocità limitata e i rimorchi agricoli; |
d | le macchine semoventi e i carri con motore. |
2 | Il Consiglio federale emana prescrizioni circa: |
a | le luci e i catarifrangenti dei veicoli stradali senza motore; |
b | i veicoli a motore e i velocipedi stranieri e i loro conducenti, come anche le licenze di circolazione e le licenze di condurre internazionali; |
c | i maestri conducenti e i loro veicoli; |
d | le licenze e le targhe di controllo, comprese quelle temporanee per i veicoli a motore e i loro rimorchi esaminati o no, come anche per le aziende dell'industria dei veicoli a motore; |
e | il modo di contrassegnare i veicoli speciali; |
f | gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segnalatori dei veicoli delle imprese di trasporto concessionarie sulle strade postali di montagna; |
g | la pubblicità per mezzo di veicoli a motore; |
h | ... |
i | i tachigrafi94 e simili; esso prescrive tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali e, se necessario, per i veicoli di persone punite a cagione di eccesso di velocità. |
3 | Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa: |
a | i requisiti minimi, fisici e psichici, per i conducenti di veicoli a motore; |
b | l'esecuzione dell'esame dei veicoli e dei conducenti; |
c | i requisiti minimi per i periti incaricati degli esami; |
d | il noleggio di veicoli a motore a conducenti; |
e | il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida e la procedura in caso di dubbi; |
f | i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e per la garanzia della qualità. |
3bis | ...97 |
4 | ...98 |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 18 Iscrizioni nel libretto di lavoro - 1 Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
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1 | Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
2 | Il lavoratore iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | iniziando il lavoro: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio del lavoro e l'ora in cui esso ha inizio; |
b | prima dell'inizio della corsa: il numero della targa del veicolo che conduce; |
c | alla fine della giornata lavorativa: l'ora in cui egli termina il lavoro. |
3 | Il conducente indipendente iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | prima dell'inizio della corsa: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio della corsa, l'ora di partenza e il numero della targa del veicolo che conduce; |
b | alla fine della corsa: l'ora in cui essa termina. |
4 | Oltre al foglio settimanale, il conducente compila in maniera continua i fogli quotidiani del libretto di lavoro: |
a | se il tachigrafo non funziona o |
b | se il veicolo è già stato guidato lo stesso giorno da due conducenti. |
5 | Iniziando il lavoro, il lavoratore che deve compilare il foglio quotidiano iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata ininterrotta del riposo che ha preceduto l'inizio del lavoro. Le iscrizioni grafiche devono essere fatte in maniera continua, cioè all'inizio del lavoro, a ogni cambiamento dell'attività (servizio al volante, altri lavori, pause e durata del riposo) nonché alla fine del lavoro. Le pause inferiori a 15 minuti non devono essere iscritte. Alla fine del lavoro, il conducente iscrive la durata totale di ogni genere d'attività e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
6 | Prima di iniziare la corsa il conducente indipendente, che deve compilare il foglio quotidiano, iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto la corsa. In maniera grafica deve unicamente iscrivere, di continuo, la durata della guida. Alla fine dell'attività professionale, il conducente indipendente iscrive la durata totale della guida e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
7 | Il primo giorno di lavoro della settimana successiva, al più tardi, o in caso di viaggio all'estero, dopo il ritorno in Svizzera, il conducente deve consegnare al datore di lavoro i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro debitamente compilati (originali perforati) e gli eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda nonché le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1 e art. 25 cpv. 4). |
8 | Il libretto di lavoro deve essere restituito al datore di lavoro se tutti i fogli sono riempiti o se è posto fine al rapporto di servizio. |
9 | Bisogna osservare inoltre le «direttive concernenti la tenuta del libretto di lavoro» fissate dall'USTRA le quali sono consegnate assieme al libretto di lavoro. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 18 Iscrizioni nel libretto di lavoro - 1 Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
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1 | Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
2 | Il lavoratore iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | iniziando il lavoro: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio del lavoro e l'ora in cui esso ha inizio; |
b | prima dell'inizio della corsa: il numero della targa del veicolo che conduce; |
c | alla fine della giornata lavorativa: l'ora in cui egli termina il lavoro. |
3 | Il conducente indipendente iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | prima dell'inizio della corsa: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio della corsa, l'ora di partenza e il numero della targa del veicolo che conduce; |
b | alla fine della corsa: l'ora in cui essa termina. |
4 | Oltre al foglio settimanale, il conducente compila in maniera continua i fogli quotidiani del libretto di lavoro: |
a | se il tachigrafo non funziona o |
b | se il veicolo è già stato guidato lo stesso giorno da due conducenti. |
5 | Iniziando il lavoro, il lavoratore che deve compilare il foglio quotidiano iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata ininterrotta del riposo che ha preceduto l'inizio del lavoro. Le iscrizioni grafiche devono essere fatte in maniera continua, cioè all'inizio del lavoro, a ogni cambiamento dell'attività (servizio al volante, altri lavori, pause e durata del riposo) nonché alla fine del lavoro. Le pause inferiori a 15 minuti non devono essere iscritte. Alla fine del lavoro, il conducente iscrive la durata totale di ogni genere d'attività e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
6 | Prima di iniziare la corsa il conducente indipendente, che deve compilare il foglio quotidiano, iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto la corsa. In maniera grafica deve unicamente iscrivere, di continuo, la durata della guida. Alla fine dell'attività professionale, il conducente indipendente iscrive la durata totale della guida e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
7 | Il primo giorno di lavoro della settimana successiva, al più tardi, o in caso di viaggio all'estero, dopo il ritorno in Svizzera, il conducente deve consegnare al datore di lavoro i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro debitamente compilati (originali perforati) e gli eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda nonché le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1 e art. 25 cpv. 4). |
8 | Il libretto di lavoro deve essere restituito al datore di lavoro se tutti i fogli sono riempiti o se è posto fine al rapporto di servizio. |
9 | Bisogna osservare inoltre le «direttive concernenti la tenuta del libretto di lavoro» fissate dall'USTRA le quali sono consegnate assieme al libretto di lavoro. |
SR 822.222 Ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2) OLR-2 Art. 18 Iscrizioni nel libretto di lavoro - 1 Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
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1 | Appena ricevuto il libretto di lavoro, il conducente deve subito riempire la prima pagina della copertina. |
2 | Il lavoratore iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | iniziando il lavoro: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio del lavoro e l'ora in cui esso ha inizio; |
b | prima dell'inizio della corsa: il numero della targa del veicolo che conduce; |
c | alla fine della giornata lavorativa: l'ora in cui egli termina il lavoro. |
3 | Il conducente indipendente iscrive ogni giorno i seguenti dati nelle rubriche del foglio settimanale: |
a | prima dell'inizio della corsa: la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto l'inizio della corsa, l'ora di partenza e il numero della targa del veicolo che conduce; |
b | alla fine della corsa: l'ora in cui essa termina. |
4 | Oltre al foglio settimanale, il conducente compila in maniera continua i fogli quotidiani del libretto di lavoro: |
a | se il tachigrafo non funziona o |
b | se il veicolo è già stato guidato lo stesso giorno da due conducenti. |
5 | Iniziando il lavoro, il lavoratore che deve compilare il foglio quotidiano iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata ininterrotta del riposo che ha preceduto l'inizio del lavoro. Le iscrizioni grafiche devono essere fatte in maniera continua, cioè all'inizio del lavoro, a ogni cambiamento dell'attività (servizio al volante, altri lavori, pause e durata del riposo) nonché alla fine del lavoro. Le pause inferiori a 15 minuti non devono essere iscritte. Alla fine del lavoro, il conducente iscrive la durata totale di ogni genere d'attività e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
6 | Prima di iniziare la corsa il conducente indipendente, che deve compilare il foglio quotidiano, iscrive ogni giorno la data, il numero della targa e il chilometraggio del veicolo nonché la durata del riposo ininterrotto che ha preceduto la corsa. In maniera grafica deve unicamente iscrivere, di continuo, la durata della guida. Alla fine dell'attività professionale, il conducente indipendente iscrive la durata totale della guida e il nuovo chilometraggio, poi firma il foglio. |
7 | Il primo giorno di lavoro della settimana successiva, al più tardi, o in caso di viaggio all'estero, dopo il ritorno in Svizzera, il conducente deve consegnare al datore di lavoro i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro debitamente compilati (originali perforati) e gli eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda nonché le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1 e art. 25 cpv. 4). |
8 | Il libretto di lavoro deve essere restituito al datore di lavoro se tutti i fogli sono riempiti o se è posto fine al rapporto di servizio. |
9 | Bisogna osservare inoltre le «direttive concernenti la tenuta del libretto di lavoro» fissate dall'USTRA le quali sono consegnate assieme al libretto di lavoro. |