OG; Art. 4
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
OG; art. 4 e 116 CF; libertà della lingua; scuole private.
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 63 |
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| Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone. | ||||||
| Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade. [1] | ||||||
| 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum. [2] | ||||||
| La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). [2] Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331art. 2, 1495). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità |
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| Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. | ||||||
| Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. | ||||||
| La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. | ||||||
| La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
||||||
| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||