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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 510.51 OAPCM Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari Art. 8 Presentazione della domanda |
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| La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica. [1] | ||||||
| Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 47 Competenze del Consiglio federale [1] |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare [2] degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). [2] Ora: «tassa». [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). [4] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [5] Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1085; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 11 [1] Oggetto della tassa |
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| La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). | ||||||
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RS 510.51 OAPCM Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari Art. 8 Presentazione della domanda |
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| La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica. [1] | ||||||
| Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). | ||||||