SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 510.51 Ordinanza del 25 settembre 1995 concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, OAMC) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari OAMC Art. 8 Presentazione della domanda - 1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica.10 |
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1 | La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica.10 |
2 | Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 47 - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare143 degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.144 |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Disciplina in particolare la tassazione e la riscossione della tassa militare143 degli assoggettati con congedo per l'estero, nonché la revisione delle decisioni e sentenze passate in giudicato.144 |
2 | Il Consiglio federale può estendere l'applicazione della presente legge ai cittadini di uno Stato straniero, domiciliati in Svizzera, qualora quello Stato sottoponga i cittadini svizzeri a un servizio militare o civile personale o al pagamento di una tassa d'esenzione.145 |
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SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 661 Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) LTEO Art. 11 Oggetto della tassa - La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero. |
SR 510.51 Ordinanza del 25 settembre 1995 concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, OAMC) - Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari OAMC Art. 8 Presentazione della domanda - 1 La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica.10 |
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1 | La domanda con tutta la documentazione necessaria dev'essere presentata tempestivamente all'autorità competente per l'approvazione dei piani, di regola, in tre esemplari nonché in forma elettronica.10 |
2 | Detta autorità può esigere che i documenti siano completati o rielaborati. |