MFV, 49 Abs. 4 Verordnung über die Strassensignalisation vom 31. Mai 1963.
und 5
MFV und § 15 der kantonalen Verordnung über die Strassensignalisation vom 30. April 1953 zu einer Busse von Fr. 10.-. Auf Einsprache des Verurteilten bestätigte der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich am 7. November 1963 die Bussenverfügung.
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 12 Veicoli in colonna - (art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr) |
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| Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. [1] | ||||||
| Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. | ||||||
| Nel caso d'arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531). | ||||||