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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1005 |
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| Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento. | ||||||
| Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1033 [1] |
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| Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza: | ||||||
| se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; | ||||||
| in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; | ||||||
| in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza...». | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1033 [1] |
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| Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza: | ||||||
| se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; | ||||||
| in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; | ||||||
| in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza...». | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1033 [1] |
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| Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati: alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo; anche prima della scadenza: | ||||||
| se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte; | ||||||
| in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni; | ||||||
| in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza...». | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1086 |
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| La capacità d'una persona ad obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla sua legge nazionale. Se essa legge dichiara competente la legge d'un altro Paese, è applicabile quest'ultima. | ||||||
| La persona, che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata apposta nel territorio d'un Paese secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 3 |
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| Chi ha fatto ad altri la proposta d'un contratto fissando per l'accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo. | ||||||
| Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1087 |
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| La forma degli obblighi assunti per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi sono stati sottoscritti. | ||||||
| Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale o su di un vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese nel quale è stato sottoscritto un obbligo successivo, l'irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo. | ||||||
| Parimente gli obblighi assunti all'estero per cambiale o per vaglia cambiario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1090 |
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| Gli effetti degli obblighi dell'accettante d'una cambiale e del sottoscrittore di un vaglia cambiario sono determinati dalla legge del luogo dove questi titoli sono pagabili. | ||||||
| Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio furono apposte le firme. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1090 |
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| Gli effetti degli obblighi dell'accettante d'una cambiale e del sottoscrittore di un vaglia cambiario sono determinati dalla legge del luogo dove questi titoli sono pagabili. | ||||||
| Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio furono apposte le firme. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1 |
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| Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. | ||||||
| Tale manifestazione può essere espressa o tacita. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 991 |
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| La cambiale contiene: | ||||||
| la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; | ||||||
| l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; | ||||||
| il nome di chi è designato a pagare (trattario); | ||||||
| l'indicazione della scadenza; | ||||||
| l'indicazione del luogo di pagamento; | ||||||
| il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; | ||||||
| l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa; | ||||||
| la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1003 |
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| La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Dev'essere sottoscritta dal girante. | ||||||
| La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1004 |
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| La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale. | ||||||
| Se la girata è in bianco, il portatore può: | ||||||
| riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; | ||||||
| girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; | ||||||
| trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1005 |
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| Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento. | ||||||
| Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1005 |
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| Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento. | ||||||
| Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1044 |
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| Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. | ||||||
| Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate. | ||||||
| Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale. | ||||||
| L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1046 |
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| Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti: | ||||||
| la somma integrale sborsata; | ||||||
| gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso; | ||||||
| le spese sostenute; | ||||||
| la provvigione di non più del due per mille. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1046 |
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| Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti: | ||||||
| la somma integrale sborsata; | ||||||
| gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso; | ||||||
| le spese sostenute; | ||||||
| la provvigione di non più del due per mille. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1046 |
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| Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti: | ||||||
| la somma integrale sborsata; | ||||||
| gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso; | ||||||
| le spese sostenute; | ||||||
| la provvigione di non più del due per mille. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1021 |
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| L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. | ||||||
| È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. | ||||||
| Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. | ||||||
| L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1021 |
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| L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. | ||||||
| È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. | ||||||
| Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. | ||||||
| L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1015 |
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| L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. | ||||||
| Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1015 |
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| L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. | ||||||
| Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1021 |
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| L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. | ||||||
| È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. | ||||||
| Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. | ||||||
| L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1021 |
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| L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. | ||||||
| È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. | ||||||
| Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. | ||||||
| L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1015 |
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| L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. | ||||||
| Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1021 |
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| L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. | ||||||
| È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. | ||||||
| Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. | ||||||
| L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1021 |
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| L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento. | ||||||
| È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante. | ||||||
| Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. | ||||||
| L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 493 |
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| La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita. | ||||||
| Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l'atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell'atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore. | ||||||
| Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita. | ||||||
| Se, nell'intenzione di eludere l'atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale. | ||||||
| Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell'aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideiussione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all'assunzione del debito. | ||||||
| La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all'altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima. | ||||||
| Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l'importo delle sportule dovute per l'atto pubblico. | ||||||