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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 44 |
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 44 |
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 45 |
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| La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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| La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. | ||||||
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| La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. | ||||||
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| La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. | ||||||
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||
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RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 44 |
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| Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che a eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario. [1] | ||||||
| Se la costruzione o l'esercizio di un impianto idraulico sono temporaneamente incagliati o interrotti da lavori di correzione o da altri lavori inerenti alla polizia delle acque, il concessionario non ha diritto al risarcimento dei danni, eccettoché i detti lavori non vengano ritardati senza necessità. | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). [2] Abrogato dall'all. n. 29 della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1o gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). | ||||||