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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
||||||
| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
||||||
| Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. | ||||||
| Il parcheggio è vietato: | ||||||
| dove la fermata non è permessa*; | ||||||
| sulle strade principali fuori delle località; | ||||||
| sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; | ||||||
| sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; | ||||||
| a meno di 20 m dai passaggi a livello; | ||||||
| sui ponti; | ||||||
| davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. | ||||||
| Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. | ||||||
| I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.* Cfr. art. 18. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. | ||||||
| Il parcheggio è vietato: | ||||||
| dove la fermata non è permessa*; | ||||||
| sulle strade principali fuori delle località; | ||||||
| sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; | ||||||
| sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; | ||||||
| a meno di 20 m dai passaggi a livello; | ||||||
| sui ponti; | ||||||
| davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. | ||||||
| Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. | ||||||
| I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.* Cfr. art. 18. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. | ||||||
| Il parcheggio è vietato: | ||||||
| dove la fermata non è permessa*; | ||||||
| sulle strade principali fuori delle località; | ||||||
| sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; | ||||||
| sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; | ||||||
| a meno di 20 m dai passaggi a livello; | ||||||
| sui ponti; | ||||||
| davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. | ||||||
| Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. | ||||||
| I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.* Cfr. art. 18. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 35 |
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| I veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. | ||||||
| È permesso fare un sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli. | ||||||
| Chi sorpassa deve avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che vuole sorpassare. | ||||||
| È vietato sorpassare nelle curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada non viene ostacolato. | ||||||
| È vietato sorpassare un veicolo, quando il conducente indica l'intenzione di voltare a sinistra o si ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni l'attraversamento della strada. | ||||||
| I veicoli che si mettono in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra. | ||||||
| La carreggiata deve essere lasciata libera in modo da permettere il sorpasso ai veicoli che circolano più rapidamente e segnalano il loro avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve aumentare la velocità. | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 1 Definizioni [1] - (art. 1 LCStr [2]) |
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| Le strade sono aree utilizzate dai veicoli a motore, dai veicoli senza motore o dai pedoni. | ||||||
| Sono strade pubbliche quelle che non servono esclusivamente all'uso privato. | ||||||
| Le autostrade e le semiautostrade sono le strade riservate alla circolazione dei veicoli a motore e segnalate come tali (art. 45 cpv. 1 O del 5 set. 1979 [3] sulla circolazione stradale, OSStr). [4] Le autostrade hanno carreggiate separate per ogni senso e non hanno crocevia a raso. | ||||||
| La carreggiata è la parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. | ||||||
| Le corsie sono parti demarcate della carreggiata e sufficientemente larghe per permettere la circolazione di una colonna di veicoli (art. 74 OSStr). [5] | ||||||
| Le ciclopiste sono strade destinate ai ciclisti, costruite in modo da essere separate dalla carreggiata e segnalate come tali (art. 33 cpv. 1 OSStr). [6] | ||||||
| Le corsie ciclabili sono corsie destinate ai ciclisti, delimitate da linee gialle discontinue oppure eccezionalmente continue (art. 74 cpv. 5 OSStr [7]). [8] | ||||||
| Le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l'uscita da una autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni. | ||||||
| Regolazione* del traffico è l'ordine di arresto e di movimento del traffico per mezzo della polizia o di segnali luminosi. | ||||||
| I mezzi simili a veicoli sono pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o mezzi di spostamento analoghi muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente. I velocipedi per bambini sono equiparati ai mezzi simili a veicoli. [9]* Cfr. art. 6 cpv. 1 e 2, e art. 47 cpv. 2 | ||||||
| [1] Giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002, i titoli marginali sono stati sostituiti da titoli mediani (RU 2002 1931). [2] Abbreviazione introdotta dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [3] RS 741.21. Ora: l'O sulla segnaletica stradale [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [7] Ora: art. 74a cpv. 1 OSStr. [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [9] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002 (RU 2002 1931). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. | ||||||
| Il parcheggio è vietato: | ||||||
| dove la fermata non è permessa*; | ||||||
| sulle strade principali fuori delle località; | ||||||
| sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; | ||||||
| sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; | ||||||
| a meno di 20 m dai passaggi a livello; | ||||||
| sui ponti; | ||||||
| davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. | ||||||
| Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. | ||||||
| I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.* Cfr. art. 18. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. | ||||||
| Il parcheggio è vietato: | ||||||
| dove la fermata non è permessa*; | ||||||
| sulle strade principali fuori delle località; | ||||||
| sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; | ||||||
| sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; | ||||||
| a meno di 20 m dai passaggi a livello; | ||||||
| sui ponti; | ||||||
| davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. | ||||||
| Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. | ||||||
| I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.* Cfr. art. 18. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 22 Misure di sicurezza - (art. 37 cpv. 3 LCStr) |
||||||
| Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch'esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene. | ||||||
| Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un'altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata. | ||||||
| Sulle strade in forte pendio, l'immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei. | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 19 Parcheggio, in generale - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. | ||||||
| Il parcheggio è vietato: | ||||||
| dove la fermata non è permessa*; | ||||||
| sulle strade principali fuori delle località; | ||||||
| sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli; | ||||||
| sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata; | ||||||
| a meno di 20 m dai passaggi a livello; | ||||||
| sui ponti; | ||||||
| davanti agli accessi di edifici o terreni altrui. | ||||||
| Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. | ||||||
| I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata.* Cfr. art. 18. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 37 |
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| Il conducente che vuole fermarsi deve badare, per quanto possibile, ai veicoli che lo seguono. | ||||||
| È vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione. Se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi. | ||||||
| Il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza. | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
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| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 18 Fermata - (art. 37 cpv. 2 LCStr) |
||||||
| I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all'asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: | ||||||
| se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada; | ||||||
| se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio; | ||||||
| sulle strade strette e a traffico debole; | ||||||
| sulle strade a senso unico. [1] | ||||||
| È vietato fermarsi volontariamente*: | ||||||
| in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi; | ||||||
| nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata; | ||||||
| nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m; | ||||||
| alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale; | ||||||
| sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo; | ||||||
| sui passaggi a livello e nei sottopassaggi; | ||||||
| davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo. | ||||||
| A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati. [5] | ||||||
| La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato.* Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada,cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. 3 giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). [4] Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 24 Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere - (art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr) |
||||||
| ... [1] | ||||||
| I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d'uomo. [2] | ||||||
| Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l'apposito comando. [3] | ||||||
| ... [4]* Cfr. anche art. 52 cpv. 4. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 dell'O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). [4] Abrogato dall'all. cifra II n. 2 dell'O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 31 [1] Uso delle luci sui veicoli in sosta - (art. 41 LCStr) |
||||||
| Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. | ||||||
| Sui veicoli a ruote simmetriche non a motore si deve accendere almeno una luce gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia. | ||||||
| All'interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687). | ||||||