und 12
) übertragen werden." Im Anschluss hieran enthält das GG in den Art. 10-12 Vorschriften über die "Kompetenzen der Gemeinde". In Art. 10 (Randtitel: "Unübertragbare Kompetenzen") werden unter Ziff. 1-6 die Gegenstände aufgezählt, die "von der Gemeinde selbst behandelt werden müssen und
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
GG könne das Gemeindereglement gewisse Geschäfte der Gemeinde oder dem Gemeinderat
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 43 Compiti dei Cantoni |
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| I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 43 Compiti dei Cantoni |
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| I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 43 Compiti dei Cantoni |
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| I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||
GG umschreiben die unübertragbaren und die übertragbaren Kompetenzen der Gemeinde, indem sie diejenigen Geschäfte aufzählen, die von der Gemeinde (in der Gemeindeversammlung oder durch Urnenabstimmung; Art. 6) selbst behandelt werden müssen (Art. 10) bzw. einem Grossen Gemeinde- oder Stadtrat (nachstehend kurz "Gemeindeparlament" genannt) zur definitiven Erledigung übertragen werden können (Art.11). Die Geschäfte, für welche die nGO das fakultative Referendum eingeführt hat, gehören nicht zu den in Art. 10
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||
, sondern zu den in Art. 12
GG genannten. Nach dieser Bestimmung wird das Gemeindereglement Kompetenzgrenzen betreffend die Zuständigkeit der Gemeinde, des Gemeindeparlaments und des Gemeinderates zur Erledigung "sonstiger", d.h. nicht unter Art. 10 und 11 fallender Geschäfte, von denen 6 Fälle "namentlich" genannt werden, festsetzen. Im Gegensatz zu Art. 11 handelt Art. 12 nicht von der Übertragung an sich der Gemeindeversammlung zustehender Kompetenzen an das Gemeindeparlament, sondern von der Festsetzung von Kompetenzgrenzen, d.h. von der Kompetenzaufteilung unter die drei Gemeindeorgane. Ohne eine solche Aufteilung ausdrücklich vorzuschreiben, geht Art. 12
GG offensichtlich davon aus, dass die Erledigung der "sonstigen" Geschäfte auf die Gemeinde, den Gemeinderat und ein allfälliges Gemeindeparlament verteilt
GG zu schliessen, dass die Gemeinden für alle in Ziff. 1-6 aufgezählten Geschäfte Kompetenzgrenzen festzusetzen haben (ELMIGER, Die autonome Finanzkompetenzordnung der bern. Einwohnergemeinden, Diss. Bern 1962 S. 10/12). Im übrigen enthält Art. 12 keine Vorschriften über die Grenzziehung, überlässt sie also dem Ermessen der Gemeinden (ELMIGER a.a.O. S. 22). Aus Art. 12
GG ergeben sich insbesondere keine Beschränkungen in Bezug auf die Höhe der für die einzelnen Organe festzusetzenden Kompetenzen. Ebensowenig enthält er Anhaltspunkte dafür, dass es unzulässig wäre, die Kompetenzgrenze zwischen der Gemeinde und dem Gemeindeparlament in der Weise festzusetzen, dass Geschäfte von einer bestimmten finanziellen Tragweite an sich vom Gemeindeparlament zu erledigen, jedoch auf Begehren einer Anzahl Bürger (oder Mitglieder des Gemeindeparlaments) der Gemeinde zu unterbreiten sind. Ein solches fakultatives Referendum erscheint vielmehr mit dem Wortlaut und Sinn des Art. 12
GG durchaus vereinbar.
GG, sondern aus Art. 5
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
ab. Art. 5
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 67 |
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| Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari. | ||||||
| La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 71 |
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| Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. | ||||||
| La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale. | ||||||
| La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente. | ||||||