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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 62 |
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| Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: | ||||||
| le leggi; | ||||||
| i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; | ||||||
| altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione. | ||||||
| Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 59 |
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| Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità. | ||||||
| Le iniziative devono essere dichiarate interamente o parzialmente nulle se: | ||||||
| violano diritto di rango superiore; | ||||||
| sono inattuabili; | ||||||
| non rispettano l'unità della forma o della materia. | ||||||
| Per le iniziative generiche il Gran Consiglio determina definitivamente la forma giuridica in cui sarà elaborato il progetto. | ||||||
| Le iniziative sono trattate senza indugio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 45 |
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| Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione degli adulti, professionale e non. | ||||||
| Il Cantone agevola la formazione con sussidi o altre misure volte a promuovere pari opportunità per tutti. | ||||||
| Esso s'impegna per la collaborazione e il coordinamento nel sistema educativo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 38 |
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| Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno. | ||||||
| Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale. | ||||||
| Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 45 |
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| Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione degli adulti, professionale e non. | ||||||
| Il Cantone agevola la formazione con sussidi o altre misure volte a promuovere pari opportunità per tutti. | ||||||
| Esso s'impegna per la collaborazione e il coordinamento nel sistema educativo. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 75 [1] |
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| Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 59 |
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| Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità. | ||||||
| Le iniziative devono essere dichiarate interamente o parzialmente nulle se: | ||||||
| violano diritto di rango superiore; | ||||||
| sono inattuabili; | ||||||
| non rispettano l'unità della forma o della materia. | ||||||
| Per le iniziative generiche il Gran Consiglio determina definitivamente la forma giuridica in cui sarà elaborato il progetto. | ||||||
| Le iniziative sono trattate senza indugio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 75 [1] |
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| Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||