SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 12 Atti pubblici in forma elettronica da un registro pubblico - Il pubblico ufficiale realizza un atto pubblico in forma elettronica da un registro pubblico: |
|
a | digitalizzando il pertinente documento cartaceo o realizzando il documento in forma elettronica direttamente dal registro; e |
b | aggiungendo sulla pagina di verbale del documento elettronico la formula attestante che si tratta di un estratto ufficiale, di un'attestazione o di una conferma dal registro pubblico in questione. |