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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 30 [1] |
||||||
| Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo. | ||||||
| La legge disciplina l'esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d'informazione dei cittadini. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 5 I 804). | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 30 [1] |
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| Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo. | ||||||
| La legge disciplina l'esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d'informazione dei cittadini. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 5 I 804). | ||||||
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| Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo. | ||||||
| La legge disciplina l'esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d'informazione dei cittadini. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 5 I 804). | ||||||
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| Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo. | ||||||
| La legge disciplina l'esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d'informazione dei cittadini. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 5 I 804). | ||||||
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| Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo. | ||||||
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| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 5 I 804). | ||||||
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| Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d'iniziativa e di referendum facoltativo. | ||||||
| La legge disciplina l'esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d'informazione dei cittadini. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 ott. 1993, in vigore dal 1° giu. 1994. Garanzia dell'AF del 12 giu. 1995 (FF 1995 III 537art. 1 n. 5 I 804). | ||||||