|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
||||||
| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 38 |
||||||
| Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno. | ||||||
| Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale. | ||||||
| Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 62 |
||||||
| Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: | ||||||
| le leggi; | ||||||
| i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; | ||||||
| altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione. | ||||||
| Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
||||||
| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 38 |
||||||
| Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno. | ||||||
| Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale. | ||||||
| Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 38 |
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| Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno. | ||||||
| Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale. | ||||||
| Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 62 |
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| Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: | ||||||
| le leggi; | ||||||
| i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; | ||||||
| altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione. | ||||||
| Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 17 |
||||||
| Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di manifestarla senza impedimenti di sorta e di diffonderla con la parola, lo scritto o l'immagine o in altro modo. | ||||||
| Salvo nell'ambito di speciali rapporti giuridici, la censura preventiva è in ogni caso inammissibile. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
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| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 62 |
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| Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: | ||||||
| le leggi; | ||||||
| i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; | ||||||
| altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione. | ||||||
| Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 17 |
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| Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di manifestarla senza impedimenti di sorta e di diffonderla con la parola, lo scritto o l'immagine o in altro modo. | ||||||
| Salvo nell'ambito di speciali rapporti giuridici, la censura preventiva è in ogni caso inammissibile. | ||||||
| Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
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| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 38 |
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| Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno. | ||||||
| Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale. | ||||||
| Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 62 |
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| Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: | ||||||
| le leggi; | ||||||
| i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; | ||||||
| altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione. | ||||||
| Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
||||||
| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 81 |
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| Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni. | ||||||
| Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari. | ||||||
| Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste. | ||||||
| I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||