SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 60 - 1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
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1 | Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
1bis | Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore, nei limiti di un'eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.108 |
2 | L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto. |
3 | Nei casi in cui è stipulata un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall'assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l'indicazione dell'assicuratore. Quest'ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull'estensione della copertura assicurativa.109 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
1bis | Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno. |
2 | Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1). |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 60 - 1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
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1 | Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
1bis | Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore, nei limiti di un'eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.108 |
2 | L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto. |
3 | Nei casi in cui è stipulata un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall'assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l'indicazione dell'assicuratore. Quest'ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull'estensione della copertura assicurativa.109 |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 60 - 1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
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1 | Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
1bis | Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore, nei limiti di un'eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.108 |
2 | L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto. |
3 | Nei casi in cui è stipulata un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall'assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l'indicazione dell'assicuratore. Quest'ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull'estensione della copertura assicurativa.109 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
1bis | Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno. |
2 | Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1). |
SR 221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA) - Legge sul contratto d'assicurazione LCA Art. 60 - 1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
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1 | Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. |
1bis | Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell'assicuratore, nei limiti di un'eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.108 |
2 | L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto. |
3 | Nei casi in cui è stipulata un'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall'assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l'indicazione dell'assicuratore. Quest'ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull'estensione della copertura assicurativa.109 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
1bis | Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno. |
2 | Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1). |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 41 - 1 Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
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1 | Per i crediti garantiti da pegno l'esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento. |
1bis | Se un'esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull'oggetto del pegno. |
2 | Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1). |