SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 613 - 1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone. |
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1 | Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone. |
2 | Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l'accordo di tutti gli eredi. |
3 | In caso di disaccordo fra i coeredi, l'autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell'uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 633 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 613 - 1 Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone. |
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1 | Gli oggetti che per loro natura formano un complesso non possono essere suddivisi se uno degli eredi vi si oppone. |
2 | Gli scritti e gli oggetti che rappresentano ricordi di famiglia non possono essere alienati senza l'accordo di tutti gli eredi. |
3 | In caso di disaccordo fra i coeredi, l'autorità competente decide se e come le dette cose debbano essere alienate od attribuite, con o senza imputazione, tenuto calcolo dell'uso locale, e in difetto di questo, delle condizioni personali degli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 610 - 1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
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1 | Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. |
2 | Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. |
3 | Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 611 - 1 Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
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1 | Gli eredi formano coi beni ereditari altrettante parti o lotti quanti sono gli eredi stessi o le loro stirpi. |
2 | Se non possono accordarsi, la formazione dei lotti è eseguita, a richiesta di uno di essi, dall'autorità competente, tenuto calcolo dell'uso locale, delle condizioni personali e dei desideri della maggioranza dei coeredi. |
3 | L'attribuzione dei lotti succede per accordo o per sorteggio fra gli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 612 - 1 Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
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1 | Gli oggetti, che divisi perderebbero considerevolmente di valore, devono essere attribuiti per intiero ad uno degli eredi. |
2 | Gli oggetti sulla cui divisione od attribuzione gli eredi non cadono d'accordo devono essere venduti per dividerne il prezzo. |
3 | Ciascun erede può chiedere che la vendita abbia luogo agli incanti, nel qual caso, in difetto di accordo, l'autorità decide se l'incanto debba essere pubblico o tra i soli eredi. |