SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 832 - 1 In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. |
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1 | In caso di alienazione totale del fondo ipotecato, i vincoli del debitore e del fondo rimangono invariati, salvo convenzione contraria. |
2 | Nel caso però in cui il nuovo proprietario si sia assunto di pagare il debito ipotecario, il primo debitore è liberato, se il creditore non gli dichiara per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 75 - Ogni socio ha, per legge, il diritto di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge od agli statuti ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 820 - 1 Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l'importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto. |
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1 | Quando il valore di un fondo rustico sia aumentato in conseguenza di miglioramenti compiuti col concorso di pubbliche autorità, il proprietario può far iscrivere per l'importo della sua parte di spese, a favore dei suoi creditori, un diritto di pegno prevalente ad ogni altro onere iscritto. |
2 | Se il miglioramento è stato compiuto senza sussidio dello Stato, il proprietario non può far iscrivere questo credito per una somma maggiore dei due terzi della detta spesa. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 818 - 1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
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1 | Il pegno immobiliare garantisce il creditore: |
1 | per il credito capitale; |
2 | per le spese dell'esecuzione e per gli interessi di mora; |
3 | per tre interessi annuali scaduti all'epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall'ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti. |
2 | L'interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 821 - 1 In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
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1 | In caso di miglioramento del suolo senza sussidio dello Stato, il debito pignoratizio dev'essere rimborsato in rate annuali non minori del cinque per cento della somma iscritta. |
2 | Il diritto di pegno si estingue, così per il credito come per ogni rata, col decorso di tre anni dalla scadenza e vi subentrano secondo il loro grado i creditori posteriori. |