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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 216 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 216 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 216 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 182 [1] |
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| Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. | ||||||
| Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513). [2] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 216 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 216 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 258 [1] |
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| L'azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla. | ||||||
| Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia. | ||||||
| Il termine annuale per proporre l'azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell'incapacità di discernimento del marito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 216 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 71 |
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| Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. | ||||||
| Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||