SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
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4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 216 |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 258 - 1 L'azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla. |
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1 | L'azione di contestazione può essere proposta dal padre o dalla madre del marito morto o divenuto incapace di discernimento prima della scadenza del termine per proporla. |
2 | Le disposizioni sulla contestazione da parte del marito si applicano per analogia. |
3 | Il termine annuale per proporre l'azione decorre al più presto dal momento in cui si è avuto conoscenza della morte o dell'incapacità di discernimento del marito. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 216 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 71 - 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
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1 | Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. |
2 | Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. |
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