SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 8 Discesa e salita, ghiaia, caduta di sassi - 1 I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della salita o della discesa viene indicata sul segnale. |
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1 | I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della salita o della discesa viene indicata sul segnale. |
2 | Il segnale «Ghiaia» (1.12) mette in guardia sulla presenza di ghiaia sulla carreggiata. |
3 | Il segnale «Caduta di sassi» (1.13) mette in guardia i conducenti sulla caduta di sassi o sulla presenza di sassi sulla carreggiata. Il simbolo può essere raffigurato a rovescio, secondo la situazione del luogo. |
SR 741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) OSStr Art. 8 Discesa e salita, ghiaia, caduta di sassi - 1 I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della salita o della discesa viene indicata sul segnale. |
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1 | I segnali «Discesa pericolosa» (1.10) e «Salita ripida» (1.11) annunciano tratti di strada con una inclinazione di almeno il 10 per cento; l'inclinazione massima della salita o della discesa viene indicata sul segnale. |
2 | Il segnale «Ghiaia» (1.12) mette in guardia sulla presenza di ghiaia sulla carreggiata. |
3 | Il segnale «Caduta di sassi» (1.13) mette in guardia i conducenti sulla caduta di sassi o sulla presenza di sassi sulla carreggiata. Il simbolo può essere raffigurato a rovescio, secondo la situazione del luogo. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 673 - 1 L'assemblea generale può prevedere nello statuto o deliberare la costituzione di riserve facoltative da utili. |
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1 | L'assemblea generale può prevedere nello statuto o deliberare la costituzione di riserve facoltative da utili. |
2 | Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti. |
3 | L'assemblea generale delibera circa l'impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le disposizioni sulla compensazione delle perdite. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni - 1 In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
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1 | In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente. |
2 | In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare - 1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare: |
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1 | Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare: |
a | una comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP268; |
b | una multa disciplinare fino a 5000 franchi; |
c | una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d'inadempimento; |
d | misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure |
e | l'adempimento sostitutivo. |
1bis | Se la decisione prevede un divieto secondo l'articolo 28b CC269, il giudice dell'esecuzione può, ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.270 |
2 | La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni. |
3 | La persona incaricata dell'esecuzione può far capo all'aiuto dell'autorità competente. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare - 1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare: |
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1 | Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare: |
a | una comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP268; |
b | una multa disciplinare fino a 5000 franchi; |
c | una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d'inadempimento; |
d | misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure |
e | l'adempimento sostitutivo. |
1bis | Se la decisione prevede un divieto secondo l'articolo 28b CC269, il giudice dell'esecuzione può, ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.270 |
2 | La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni. |
3 | La persona incaricata dell'esecuzione può far capo all'aiuto dell'autorità competente. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare - 1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare: |
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1 | Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare: |
a | una comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP268; |
b | una multa disciplinare fino a 5000 franchi; |
c | una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d'inadempimento; |
d | misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure |
e | l'adempimento sostitutivo. |
1bis | Se la decisione prevede un divieto secondo l'articolo 28b CC269, il giudice dell'esecuzione può, ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.270 |
2 | La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni. |
3 | La persona incaricata dell'esecuzione può far capo all'aiuto dell'autorità competente. |