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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 875 |
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| Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare: | ||||||
| mediante costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria per l'intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore; | ||||||
| mediante costituzione di un pegno immobiliare per l'intiero prestito a favore dell'istituto o della persona incaricata dell'emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 875 |
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| Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare: | ||||||
| mediante costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria per l'intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore; | ||||||
| mediante costituzione di un pegno immobiliare per l'intiero prestito a favore dell'istituto o della persona incaricata dell'emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo. | ||||||