SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 875 - Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 875 - Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare: |