SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 875 - Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare: |
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1 | mediante costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria per l'intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore; |
2 | mediante costituzione di un pegno immobiliare per l'intiero prestito a favore dell'istituto o della persona incaricata dell'emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 875 - Le obbligazioni di un prestito, nominative od al portatore, possono essere garantite con pegno immobiliare: |
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1 | mediante costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria per l'intiero prestito, con designazione di un rappresentante dei creditori e del debitore; |
2 | mediante costituzione di un pegno immobiliare per l'intiero prestito a favore dell'istituto o della persona incaricata dell'emissione e la costituzione, a favore dei creditori delle obbligazioni, di un diritto di pegno sul titolo ipotecario complessivo. |