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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 681 [1] |
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| I diritti di prelazione legali possono essere esercitati anche in caso di incanto forzato, ma soltanto in occasione dell'asta stessa e alle condizioni dell'aggiudicazione; per il resto, i diritti di prelazione legali possono essere fatti valere alle condizioni applicabili ai diritti di prelazione convenzionali. | ||||||
| Il diritto di prelazione decade se il fondo è alienato a una persona titolare di un diritto di prelazione dello stesso grado o di grado preferenziale. | ||||||
| I diritti di prelazione legali non sono né trasmissibili per successione né cedibili. Essi prevalgono sui diritti di prelazione convenzionali. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||