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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 927 |
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| Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi. | ||||||
| Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s'intendono: | ||||||
| le imprese individuali; | ||||||
| le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale; | ||||||
| le società di investimento a capitale fisso; | ||||||
| le società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| gli istituti di diritto pubblico; | ||||||
| le succursali. | ||||||
| le società in nome collettivo; | ||||||
| le società in accomandita; | ||||||
| le società anonime; | ||||||
| le società in accomandita per azioni; | ||||||
| le società a garanzia limitata; | ||||||
| le società cooperative; | ||||||
| le associazioni; | ||||||
| le fondazioni; | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario [1] |
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| Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: [2] | ||||||
| l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; | ||||||
| i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; | ||||||
| lo statuto in caso di modifica. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; | ||||||
| l'ammontare della riduzione del capitale azionario; | ||||||
| la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; | ||||||
| il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; | ||||||
| il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; | ||||||
| la nuova data dello statuto in caso di modifica. | ||||||
| Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. | ||||||
| Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 940 |
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| L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 940 |
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| L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 956 |
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| Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima. | ||||||
| Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell'UFRC |
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| L'UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l'ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all'ufficio cantonale del registro di commercio. | ||||||
| La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. | ||||||
| L'obbligo di verifica da parte dell'UFRC corrisponde a quello dell'ufficio del registro di commercio. | ||||||
| L'UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. | ||||||