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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 25 [1] |
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| Per svolgere le inchieste nel settore dell'aviazione civile il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a-57g della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| La Commissione d'inchiesta (Commissione) si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. | ||||||
| La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è amministrativamente aggregata al DATEC. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può accorparla con la Commissione di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 1957 [4] sulle ferrovie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 26 [1] |
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| La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato. | ||||||
| Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare: | ||||||
| la citazione di persone che possono fornire informazioni utili; | ||||||
| perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti; | ||||||
| sequestri; | ||||||
| analisi mediche quali prove del sangue o dell'urina; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione; | ||||||
| perizie. | ||||||
| Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione. | ||||||
| La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 26 [1] |
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| La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato. | ||||||
| Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare: | ||||||
| la citazione di persone che possono fornire informazioni utili; | ||||||
| perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti; | ||||||
| sequestri; | ||||||
| analisi mediche quali prove del sangue o dell'urina; | ||||||
| autopsie; | ||||||
| analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione; | ||||||
| perizie. | ||||||
| Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 [2] sulla procedura amministrativa. | ||||||
| Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione. | ||||||
| La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 25 [1] |
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| Per svolgere le inchieste nel settore dell'aviazione civile il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a-57g della legge del 21 marzo 1997 [2] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. [3] | ||||||
| La Commissione d'inchiesta (Commissione) si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. | ||||||
| La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è amministrativamente aggregata al DATEC. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può accorparla con la Commissione di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 1957 [4] sulle ferrovie. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). [2] RS 172.010 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). [4] RS 742.101 | ||||||