|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 308 [1] |
||||||
| Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali. [2] | ||||||
| L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 252 [1] |
||||||
| Il rapporto di filiazione sorge, fra la madre ed il figlio, con la nascita. | ||||||
| Fra l'altro genitore e il figlio, risulta dal matrimonio con la madre oppure, se previsto dalla legge, è stabilito per riconoscimento o per sentenza del giudice. [2] | ||||||
| Inoltre, il rapporto di filiazione sorge con l'adozione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151, 2020 1135). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 307 [1] |
||||||
| Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 253 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 316 [1] |
||||||
| L'affiliante abbisogna di un'autorizzazione dell'autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza. | ||||||
| Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un'unica autorità cantonale. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana norme esecutive. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). [2] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799). | ||||||