IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
IR 0.142.392.681.163 Accordo del 21 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Austria sulle modalità pratiche relative all'applicazione agevolata del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo CE Art. 7 - Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all'applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d'applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l'ora e il luogo degli incontri. |
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SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |