SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 71 Diritti su diritti d'acqua e miniere - Per l'iscrizione di diritti su diritti d'acqua (art. 22 cpv. 1 lett. a n. 2) e miniere (art. 22 cpv. 1 lett. b), oltre alle attestazioni del titolo giuridico indicate negli articoli 62-64 è necessario provare che sono state adempite le condizioni speciali previste dal diritto federale e cantonale, in particolare va presentata all'occorrenza l'autorizzazione scritta dell'autorità concedente. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 72 Iscrizione di un diritto di pegno - All'attestazione del titolo giuridico relativo all'iscrizione di un diritto di pegno si applicano per analogia gli articoli 64 e 65. |