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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 29 |
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| Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale [1] è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: | ||||||
| in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica; | ||||||
| in qualità di socio; | ||||||
| in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale [2] nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività; | ||||||
| in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore. | ||||||
| [1] Ora: impresa individuale. [2] Ora: impresa individuale. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 217 [1] |
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| Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 29 |
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| Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale [1] è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: | ||||||
| in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica; | ||||||
| in qualità di socio; | ||||||
| in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale [2] nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività; | ||||||
| in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore. | ||||||
| [1] Ora: impresa individuale. [2] Ora: impresa individuale. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 71 |
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| Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. | ||||||
| Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 29 |
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| Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale [1] è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: | ||||||
| in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica; | ||||||
| in qualità di socio; | ||||||
| in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale [2] nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività; | ||||||
| in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore. | ||||||
| [1] Ora: impresa individuale. [2] Ora: impresa individuale. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 29 |
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| Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale [1] è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce: | ||||||
| in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica; | ||||||
| in qualità di socio; | ||||||
| in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale [2] nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività; | ||||||
| in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore. | ||||||
| [1] Ora: impresa individuale. [2] Ora: impresa individuale. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 71 |
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| Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2. | ||||||
| Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||