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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 30 |
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| Il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché: | ||||||
| ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione, se non dovuta a sua colpa, e fruisca di vacanze pagate; | ||||||
| ognuno possa abitare a condizioni sopportabili; | ||||||
| le donne fruiscano di sicurezza materiale prima e dopo il parto; | ||||||
| siano create condizioni appropriate per la cura dei figli e le famiglie siano sostenute nell'adempimento dei loro compiti; | ||||||
| siano tenute in debito conto le aspettative e i bisogni dei fanciulli e dei giovani; | ||||||
| ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni; | ||||||
| chi abbisogni di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni perseguono questi obiettivi in complemento all'iniziativa e alla responsabilità dei privati, nonché nei limiti dei mezzi disponibili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||