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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 31 |
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| L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione. | ||||||
| L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 31 |
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| L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione. | ||||||
| L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 38 |
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| Le parti hanno il diritto di assistere all'assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti. Quando la salvaguardia di segreti di affari d'una parte o d'un terzo lo esige, il giudice prende conoscenza della prova, escludendo la controparte o ambedue le parti. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 38 |
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| Le parti hanno il diritto di assistere all'assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti. Quando la salvaguardia di segreti di affari d'una parte o d'un terzo lo esige, il giudice prende conoscenza della prova, escludendo la controparte o ambedue le parti. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 38 |
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| Le parti hanno il diritto di assistere all'assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti. Quando la salvaguardia di segreti di affari d'una parte o d'un terzo lo esige, il giudice prende conoscenza della prova, escludendo la controparte o ambedue le parti. | ||||||
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RS 273 PC Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale Art. 57 |
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| Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte. | ||||||
| Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse. | ||||||