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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264 [1] |
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| Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione. | ||||||
| Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 266 [1] |
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| Una persona maggiorenne può essere adottata se: | ||||||
| è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno; | ||||||
| durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o | ||||||
| esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione. | ||||||
| Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni; è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 264 [1] |
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| Il minorenne può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione. | ||||||
| Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenne presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 265 [1] |
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| Se l'adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato. | ||||||
| Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche l'adottando sia capace di discernimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 267 [1] |
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| L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante. | ||||||
| I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti. | ||||||
| Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del: | ||||||
| coniuge dell'adottante; | ||||||
| partner registrato dell'adottante; | ||||||
| convivente di fatto dell'adottante. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||