SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 5 - 1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: |
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1 | In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: |
1 | le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: |
1a | tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, |
1b | spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), |
1c | incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2), |
1d | genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); |
2 | i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; |
3 | i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato; |
4 | i civili internati su territori in guerra o occupati; |
5 | militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139). |
2 | Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).14 |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 5 - 1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: |
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1 | In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: |
1 | le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: |
1a | tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, |
1b | spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), |
1c | incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2), |
1d | genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139); |
2 | i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; |
3 | i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato; |
4 | i civili internati su territori in guerra o occupati; |
5 | militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139). |
2 | Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).14 |
SR 322.2 Ordinanza del 24 ottobre 1979 concernente la giustizia penale militare (OGPM) OGPM Art. 42 Obbligo di comunicazione - L'autorità che ha ordinato un'assunzione preliminare di prove informa le persone direttamente interessate sull'esito dell'affare qualora non sia dato altro seguito alla procedura. |