S. 293 / Nr. 64 Zollgesetz (i)

BGE 76 IV 293

64. Sentenza della Corte dl cassazione penale 22 dicembre 1950 nella causa
Ministero pubblico della Confederazione contro Cattaneo.

Regeste:
Art. 75 e 77 LP: Criteri per la commicurazionc delle multe doganali.
Art. 75, 77 ZO: Grundsätze für die Bemessung der Zollbussen.
Art. 75
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 75 Prescrizione - 1 L'obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.
1    L'obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.
2    La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esecuzione o di rettifica da parte dell'autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l'obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione.
3    L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.
4    L'obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA31.
et 77
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 77 Contenuto e forma - 1 Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:
1    Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:
a  un determinato credito doganale (garanzia singola); oppure
b  tutti i crediti doganali nei confronti del debitore doganale (garanzia generale).
2    La fideiussione dev'essere compilata su modulo ufficiale; deve esservi indicato in particolare l'importo massimo garantito.
LD: Critères applicables au calcul des amendes douanières.

A. - Dall'autunno 1948 al gennaio 1949, Cattaneo comperava a Chiasso
complessivamente 16500 monete d'oro francesi da 20 fr., in transito attraverso
la Svizzera. Egli incaricava in seguito certo Luigi Mascetti, abitante in
Italia, di farsi consegnare dette monete dai fornitori, di esportarle
regolarmente in Italia, mediante liberamento della bolletta di cauzione, e di
reimportarle poi in Isvizzera di contrabbando. In questo modo tutte le 16500
monete tornavano in possesso del Cattaneo, che le vendeva poi al mercato nero.
Non disponendo di sufficienti capitali per provvedere da solo alle ordinazioni
d'oro ricevute, Cattaneo accettava la cooperazione di Antonio Monti e di un
suo compagno, coi quali si accordava nel senso ch'essi avrebbero acquistato
delle monete d'oro in transito attraverso la Svizzera, le avrebbero esportate
regolarmente in Italia e importate di nuovo in Isvizzera di contrabbando per
consegnarle

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poi al Cattaneo. In esecuzione di quest'accordo egli riceveva altre 10500
monete d'oro da 20 fr. importate clandestinamente.
Cattaneo acquistava inoltre a Losanna 20 kg. d'oro in lingotti e 1000 monete
d'oro da 20 fr. che consegnava ad un terzo con l'incarico di esportarli in
Italia di contrabbando. Cattaneo prendeva in consegna detti valori a Milano,
ove li negoziava alla borsa.
B. - Per questi fatti, riconosciuti esatti dal Cattaneo, il Dipartimento
federale delle finanze e delle dogane gli infiggeva:
a) per infrazione dei divieti e sottrazione dell'imposta sulla cifra d'affari,
commesse facendo importare di contrabbando 16 500 monete d'oro, una multa di
fr. 100650.-, pari ad 1/5 del valore della merce, accertato in fr. 503 250.
b) per ricettazione di 10 500 monete d'oro, di etti sapeva ch'erano state
importate di contrabbando per opera d'altri, una multa di fr. 53 315.-, pari
ad 1/6 del vallore della merce, accertato in fr. 320 250.-
c) per infrazione dei divieti, commessa facendo esportare di contrabbando kg
20 di oro in lingotti e 1000 monete d'oro, una multa di fr. 80 650.-, pari a
3/4 del valore dell'oro greggio (fr. 99 400.-) e ad 1/5 del valore dell'oro
monetato (fr. 30 500.-).
L'ammontare dell'imposta sulla cifra d'affari elusa era determinato in 20 130
fr.
L'incolpato faceva opposizione alla decisione amministrativa e chiedeva di
essere deferito all'autorità giudiziaria.
C. - Con sentenza 22 maggio 1950 la Corte delle assisi pretoriali del
Distretto di Mendrisio riconosceva Cattaneo colpevole dei reati doganali
addebitatigli e lo condannava
a) per infrazione dei divieti all'importazione e sottrazione dell'imposta
sulla cifra d'affari ad una multa di fr. 16 75.-, pari ad 1/30 del valore
della merce
b) per ricettazione ad una multa di fr. 9150.-, pari ad 1/35 del valore della
merce.
c) per infrazione dei divieti all'esportazione ad una multa di fr. 3711.-,
pari ad 1/35 del valore della merce,
nonchè al pagamento delle spese administrative e giudiziarie.
La Corte motivava la riduzione delle multe in sostanza come segue:
L'ammontare delle multe inflitte dall'autorità amministrativa è eccessivo e
manifestamente sproporzionato

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all'entità, dei reati, alla colpa del delinquente, come pure al danno (reale o
potenziale) derivato all'economia nazionale e alla collettività.
L'esagerazione nella quantità della pena costituisce un'inutile, anzi dannosa
severità. E nell'Interesse del fisco di moderare la misura delle multe in modo
che possano essere pagate dal multato. La prassi adottata dall'Amministrazione
federale delle dogane d'infliggere delle pene pecuniarie inesigibili conduce
inevitabilmente alla loro commutazione in arresto, sanzione che è contraria al
principio statuito dall'art. 59 cp. 3 CF. Questi motivi consigliano e
giustificano di ridurre le inulte proposte.
D. - il Ministero pubblico della Confederazione si è aggravato alla Corte di
cassazione del Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza
querelata e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Considerando in diritto:
1.- (Rilevabilità.)
2.- La materialità e la qualifica giuridica dei fatti addebitati al convenuto
non sono controverse. Litigiosa è soltanto la misura della pena.
a) Opina la precedente giurisdizione che la multa doganale dovrebbe essere
commisurata in modo che il multato possa pagarla, evitando così ch'essa debba
essere commutata in arresto. Questo ragionamento, in quanto tien conto
essenzialmente della situazione materiale del reo, non fa che applicare
indirettamente l'art. 48
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
cifra 2 CP, il che costituisce violazione del diritto
federale. infatti, per le ragioni diffusamente esposte da questa Corte nella
sua sentenza Desaules (RU 72 IV 188 sgg.) e ribadite, da ultimo, nella
sentenza 29 novembre 1949 su ricorso Mascetti, il disposto menzionato non
trova applicazione nel campo doganale.
Sostiene in questo connesso l'autorità cantonale che la conversione in arresto
della multa rimasta inconseguita per inopia del contravventore è contraria
all'art. 59 cp.

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3 CF, che abolisce l'arresto personale per debiti. E di giurisprudenza
costante che l'arresto è conciliabile con la garanzia costituzionale invocata,
purché non sia ordinato quale mezzo coercitivo nell'Interesse privato del
creditore pel soddisfacimento di un suo credito, ma quale pena, nell'Interesse
pubblico (RU 12, 526). E così è appunto in materia di conversione delle multe
doganali.
b) In urto col diritto federale è ugualmente l'opinione dell'autorità
cantonale, secondo cui la multa dovrebbe essere commisurata anche al danno che
dalla contravvenzione può essere derivato al fisco o all'economia nazionale.
Sta bene che la riparazione di siffatto nocumento è una delle finalità
precipue della repressione in diritto doganale; il danno non è invece, come
questa Corte già ebbe a dichiarare nella succitata sentenza Mascetti, il
criterio per il computo della multa. Nulla è stato addotto dall'autorità
cantonale che giusti fichi di dipartirsi da questa prassi, la quale è conforme
al tenore e allo spirito della legge.
c) Se l'autorità cantonale, dichiarando che il convenuto è condannato
«complessivamente ad una multa di 29 636 fr.», avesse inteso infliggergli una
multa unica per i tre reati indipendenti (infrazione dei divieti
all'importazione, ricettazione e infrazione dei divieti all'esportazione),
l'addebito mossogli dal ricorrente di aver violato il diritto federale sarebbe
fondato. L'art. 85
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali - Se per errore l'UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione34.
cp. 1 LD, che statuisce il principio della pena unificata,
contempla, nonostante il tenore della nota marginale, soltanto il concorso
ideale. Il fatto che la legge non disciplina espressamente il concorso reale
non autorizza però d'inferire che per quest'ipotesi faccia stato, in virtù
dell'art. 333
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974508 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...509
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.510
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
cp. 1 CP, il principio sancito dall'art. 68
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
1    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3    La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4    Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
cifra 1 cp. 2 CP,
secondo cui chi incorre in più multe è condannato ad una multa corrispondente
alla colpevolezza. Quest'illazione misconoscerebbe infatti che la repressione
in diritto doganale non mira, come nel diritto penale comune, essenzialmente
all'espiazione e all'emendamento del condannato, ma a riparare la

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perdita subita dal fisco e a proteggere la collettività (RU 72 IV 190).
Corollario di questa concezione della repressione doganale è il cumulo
materiale delle multe. Se così non fosse, mal si comprenderebbe perché la
legge prevede esplicitamente il cumulo delle pene all'art. 85 cp. 2 per talune
forme del concorso ideale (RU 68 IV 108 sgg. e le sentenze non pubblicate 14
febbraio 1949 nella causa Riat e 17 marzo 1949 nella causa Agazzi).
3.- Come si legge nella sentenza Mascetti, già menzionata, la commisurazione
della multe doganali ubbidisce a due criteri: quello dell'entità della
contravvenzione e quello del grado della colpevolezza.
Questi criteri, riconosciuti dal Tribunale federale siccome i soli conformi
alla legge, debbono servire di guida all'amministrazione e al giudice
nell'esercizio del potere discrezionale che loro è conferito per
l'individuazione della pena, potere invero particolarmente ampio, se si
considera che la legge prevede bensì un massimo (art. 75 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 68 - 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
1    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2    Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3    La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4    Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
77 LD), peraltro
assai elevato, ma non un minimo della pena. Non basta dunque che la pena
irrogata sia contenuta entro il massimo comminato per il singolo reato
contravvenzione; occorre altresì ch'essa sia proporzionata e all'entità
concreta del fatto illecito, da desumersi dall'importo del dazio frodato o
tentato di frodare, rispettivamente dal valore della merce oggetto del reato,
e al grado della colpevolezza, tenuto conto delle circostanze attenuanti o
aggravanti.
Perché non vi sia sproporzione è d'uopo inoltre che nell'individuazione della
pena il magistrato eviti due estremi ugualmente sconsigliabile: l'eccessiva
severità e l'eccessiva indulgenza. Se è vero che le sanzioni troppo severe
ripugnano al senso di giustizia e di equità, ciò è altrettanto vero per le
sanzioni troppo miti, le quali hanno inoltre per conseguenza d'in firmare
quell'efficacia repressiva e preventiva che è inerente ad ogni penalità.
Ora non v'è dubbio che quest'efficacia vien meno alla pena segnatamente quando
abbandona nelle mani del colpevole una parte del lucro illecitamente
conseguito,

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il che costituisce per lui un premio, per altri un incentivo al reato. Multe
che non privano il reo neppure dei frutti del reato sono un abuso del potere
discrezionale è in'irrisione ad ogni concetto di giustizia e di equità.
È ovvio che, per adempiere i fini che le sono propri, la multa deve
innanzitutto privare il reo del profitto ricavato dall'operazione illecita e
colpirlo inoltre con un soprappiù, da determinarsi secondo il prudente
apprezzamento del magistrato, in modo però da costituire un aggravio
sensibile, e ciò anche per la persona abbiente. In altre parole. la multa deve
conservare il suo carattere afflittivo.
4.- Orbene, basta considerare le multe inflitte al convenuto per costatare
ch'esse sono manifestamente abusive. Non occorre infatti fornire la prova che
delle Inulte di complessivamente 29 636 fr. per un traffico d'oro clandestino
di 953 400 fr. lasciano nelle mani del reo parte dell'illecito profitto e
tolgono alla pena il suo carattere afflittivo. E superfluo è pure dimostrare
ch'esse non sono adeguate nè all'entità delle contravvenzioni, nè olla
colpevolezza del convenuto.
La sentenza querelnta deve quindi essere annullata e gli atti rinviati
all'autorità cantonale per nuovo giudizio a norma dei consideranti. Giova
avvertire che, per rispettare questi consideranti, l'aumento delle pene dovrà
essere sostanziale.