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RS 512.271 OSVM Ordinanza del 18 marzo sul servizio di volo militare (OSVM) Art. 13 Proscioglimento dei membri del servizio di lancio con il paracadute |
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| Gli esploratori paracadutisti di professione, i membri del DEE 10 e gli insegnanti specialisti con licenza di istruttori di paracadutismo nel servizio specialistico paracadutisti rimangono nel servizio di lancio con il paracadute fino alla cessazione del rapporto di lavoro. | ||||||
| Gli esploratori paracadutisti di milizia sono prosciolti dal servizio di lancio con il paracadute in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 237 |
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| Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua, nell'aria o su rotaia, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria. [1] | ||||||
| La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||