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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 2 |
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| È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. | ||||||
| Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 6 |
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| Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera. | ||||||
| Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 252 [1] |
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| Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,fa uso, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, abusa, a scopo di inganno, di scritti autentici di questa natura non destinati a lui,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 252 [1] |
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| Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,fa uso, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, abusa, a scopo di inganno, di scritti autentici di questa natura non destinati a lui,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 223 |
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| I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale. [1] | ||||||
| Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie. [2] | ||||||
| La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 2 |
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| È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. | ||||||
| Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 218 [1] |
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| Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari. [2] | ||||||
| Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero. | ||||||
| Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup [3] o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421). [2] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). [3] RS 812.121. Ora: dell'art. 2 della LStup. [4] Introdotto dalla cifra II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 218 [1] |
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| Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari. [2] | ||||||
| Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero. | ||||||
| Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup [3] o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421). [2] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). [3] RS 812.121. Ora: dell'art. 2 della LStup. [4] Introdotto dalla cifra II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 6 |
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| Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera. | ||||||
| Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto. | ||||||