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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
||||||
| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
||||||
| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 733 |
||||||
| L'assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione. | ||||||
| È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d'amministrazione. | ||||||
| Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. | ||||||
| Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell'organizzazione. | ||||||
| Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 733 |
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| L'assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione. | ||||||
| È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d'amministrazione. | ||||||
| Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione. | ||||||
| Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell'organizzazione. | ||||||
| Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 7 |
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| Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. | ||||||
| L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta. | ||||||
| Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 732 |
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| Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. | ||||||
| Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 725 [1] |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società. | ||||||
| Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 725 [1] |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società. | ||||||
| Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 725 [1] |
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| Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società. | ||||||
| Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 735 |
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| L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società. | ||||||
| Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni. | ||||||
| Devono essere rispettate le seguenti regole: | ||||||
| l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni; | ||||||
| l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo; | ||||||
| il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante; | ||||||
| in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 725 [1] |
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| Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società. | ||||||
| Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||