S. 385 / Nr. 62 Bundesrechtliche Abgaben (i)

BGE 75 I 385

62. Sentenza 19 dicembre 1949 nella causa coniugi G. contro Commissione di
ricorso del Cantone Ticino in materia d'imposta per la difesa nazionale.

Regeste:
Imposta per la difesa nazionale: L'aliquota dell'imposta dovuta dalla moglie,
che coabita col marito all'estero, per i beni posseduti in Isvizzera è
determinata in base ai fattori redditizi e patrimoniali complessivi di ambedue
i coniugi.
Wehrsteuer: Der schweizerischen Steuerhoheit unterliegendes Vermögen der im
Auslande wohnenden Ehefrau: der Steuersatz bestimmt sich nach dem Vermögen und
nach dem Einkommen beider Ehegatten.
Impôt pour la défense nationale: Le taux de l'impôt dû par la femme mariée
domicilie à l'étranger pour ses biens soumis à la souveraineté fiscale suisse
se calcule d'après la fortune et le revenu des deux époux.

A. -- La contribuente, che coabita col marito a San Remo (Italia), possiede
uno stabile a Lugano in comunione ereditaria con un fratello. Per questa sua
proprietà fondiaria in Isvizzera, ella fu assoggettata all'imposta per la
difesa nazionale sulla base di una sostanza di 17 000 fr. e di un reddito di
1500 fr., applicabile l'aliquota corrispondente ad una sostanza di 100 000 fr.
e ad un reddito di 7000 fr.

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Contro la tassazione, confermata in sede di reclamo, la contribuente inoltrò
ricorso, chiedendo di essere imposta su di una sostanza di 17 000 fr. e su di
un reddito di 1000 fr. con l'aliquota prevista per questi ammontari, atteso
che non possedeva altri beni o redditi nè in Isvizzera, nè in Italia.
Dopo di aver diffidato infruttuosamente il marito della ricorrente, quale
sostituto fiscale della moglie (art. 13 DIN), a indicare la sostanza e il
reddito da lui posseduti per stabilire l'aliquota dell'imposta dovuta sui
fattori imponibili in Isvizzera, la Commissione cantonale di ricorso confermò
la tassazione impugnata e intestò la partita al marito.
B. -Con ricorso di diritto amministrativo ambedue i coniugi chiedono che la
decisione querelata sia annullata e che l'imposta dovuta dalla moglie venga
stabilita in base ad una sostanza di 17 000 fr. e ad un reddito di 1000 fr.,
senza l'onere di una maggiore aliquota per la sostanza e il reddito personali
del marito. I ricorrenti adducono in compendio quanto segue:
Contrariamente a quanto sostiene l'autorità cantonale, l'art. 13 DIN è
applicabile soltanto quando marito e moglie realizzano gli estremi
dell'assoggettamento a norma dell'art. 3 DIN. Nella fattispecie è pacifico che
il marito tiene domicilio all'estero e non dispone di beni in Isvizzera.
Imponibile è quindi unicamente la moglie per la casa posseduta a Lugano, di
cui ha la libera disponibilità in virtù del regime della separazione dei beni
vigente tra i coniugi. Di conseguenza, il tributo dev'essere calcolato sul
valore e sul reddito di detto stabile, senza tener conto della sostanza e del
reddito personali del marito. D'altra parte, nessuna disposizione legale può
obbligare un cittadino estero a notificare alle autorità svizzere il proprio
patrimonio e il proprio reddito, già colpiti fiscalmente nel paese di
domicilio.
C. - La Commissione cantonale di ricorso conclude per la reiezione del
gravarne.

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Da parte sua, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di
annullare la decisione querelata e di rinviare gli atti alla precedente
giurisdizione per complemento d'inchiesta e nuovo giudizio. Essa adduce in
sostanza quanto segue:
L'addizione della sostanza e del reddito dei coniugi ai fini di determinare
l'aliquota presuppone che marito e moglie siano soggetti all'imposta (art. 44
e 46 combinati con l'art. 3 DIN). Quando solo la moglie è contribuente, il
tasso dell'imposta a suo carico dev' essere determinato senza tener conto
degli attivi dell'altro coniuge. Sennonchè, in concreto è possibile che
contribuente sia il marito, anzichè la moglie. È difatti probabile che, in
base ai rapporti patrimoniali nel matrimonio, il marito abbia l'usufrutto
sullo stabile posseduto dalla moglie a Lugano (art. 159 sgg. CCI). Se cosi
fosse, la partita dovrebbe essere intestata al marito e l'imposta calcolata
con l'aliquota corrispondente ai di lui fattori patrimoniali e redditizi
complessivi. Quest'aspetto della fattispecie, insufficientemente chiarito,
dovrà essere oggetto di un esame più approfondito da parte delle autorità
cantonali.
Considerando in diritto:
1.- Marito e moglie, sono insorti contro la decisione querelata. Ambedue hanno
veste per ricorrere: il marito, perchè gli fu intestata la partita d'imposta
quale sostituto fiscale della moglie; quest'ultima, perchè si tratta della
tassazione di un bene di cui avrebbe conservato la libera disponibilità in
virtù dei rapporti patrimoniali dei coniugi e, ad ogni modo, perchè risponde
solidalmente col marito pel pagamento del tributo a norma dell'art. 13 cp. 2
DIN.
2.- L'assoggettamento della moglie all'imposta per la difesa nazionale è
fondato sul diritto di proprietà che ella vanta, in comunione col fratello, su
uno stabile sito in Isvizzera (art. 3 cifra 3 lett. a DIN). La base imponibile
è costituita dalla metà del valore di perequazione

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dell'immobile e dal relativo reddito netto (art. 20 cifra 1 lett. a DIN).
Rimane da stabilire il criterio per la determinazione dell'aliquota, questione
su cui verte essenzialmente il litigio.
Giusta gli art. 44 e 46 DIN, la classificazione dei contribuenti che debbono
pagare l'imposta solo per una parte del reddito e della sostanza è fatta in
base al loro reddito e alla loro sostanza complessiva. L'imposta è calcolata
unicamente sui fattori imponibili, ma con l'aliquota corrispondente
all'insieme dei redditi e all'intera sostanza (cf. RU 61 I 374 sgg.). Questo
principio è perfettamente conciliabile col postulato dell'eguaglianza
tributaria, e vale tanto pel contribuente residente in Isvizzera, proprietario
di fondi all'estero (art. 19 DIN), quanto per quello residente all'estero, che
possiede dei fondi situati sul territorio svizzero (art. 20 DIN).
3. -Particolare aspetto assume però in questo connesso l'imposizione della
persona maritata. Recita infatti l'art. 13 DIN: « In costanza di matrimonio, i
fattori imponibili (reddito, sostanza ecc.) della moglie sono aggiunti in sede
di tassazione a quelli del marito, qualunque sia il regime dei beni fra i
coniugi. La moglie risponde solidalmente col marito per la sua quota
all'imposta complessiva ». Occorre adunque stabilire se questo precetto, che
si attaglia al presupposto ordinario dell'assoggettamento illimitato di
ambedue i coniugi alla legislazione svizzera, trova applicazione anche quando
soltanto la moglie sia imponibile.
Orbene l'art. 13 DIN statuisce tre principi distinti: a) il cumulo dei fattori
imponibili dei coniugi e la riunione delle procedure di tassazione; b) la
sostituzione della moglie da parte del marito negli obblighi fiscali (la
moglie rimane però contribuente e risponde col marito del pagamento della
quota d'imposta che le incombe); c) il computo dell'aliquota sulla base dei
fattori coniugali cumulati.
Come il Tribunale federale già ebbe a dichiarare in una sua sentenza 7
novembre 1947 (RU 73 I 408 sgg.), i principi

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di cui alle lettere a e b non sono applicabili quando soltanto la donna
maritata è soggetta all'imposta, sia senza restrizione alcuna (art. 3 cifra 1
DIN), sia limitatamente ai beni posseduti in Isvizzera (art. 3 cifra 3 DIN).
In quest'ipotesi, il marito non è contribuente, il che esclude il cumulo dei
fattori imponibili dei coniugi e la sostituzione della moglie da parte del
marito negli obblighi fiscali. Tutt'al più egli potrebbe essere considerato
quale rappresentante della moglie. La sentenza menzionata non pregiudica
invece la questione del computo dell'aliquota.
Le ragioni che vietano l'applicazione dei due primi principi desunti dall'art.
13 DIN (RU 73 I 410 sgg.) sono inoperanti quando si tratta semplicemente di
determinare il tasso dell'imposta dovuta dalla moglie. Il computo
dell'aliquota sulla base del reddito e della sostanza complessiva del marito e
della moglie trova la sua giustificazione nell'incremento della capacità
contributiva risultante dal fatto che, in costanza di matrimonio, sostanza e
reddito di ambedue i coniugi concorrono alla spese dell'economia domestica.
Poco importa quindi ai fini di siffatta perequazione dell'onere fiscale che
ambedue i coniugi o soltanto la moglie siano soggetti all'imposta o ch'essa
colpisca la totalità o solo una parte dei loro beni e redditi. Nulla si oppone
pertanto alla determinazione dell'aliquota applicabile per il computo
dell'imposta dovuta dalla moglie, tenendo conto dei fattori patrimoniali e
redditizi non imponibili del marito.
Nè si può obiettare che, addossando alla donna maritata l'onere della maggiore
aliquota, il fisco svizzero colpisce anche i fattori non tassabili del marito.
Oggetto dell'imposta sono esclusivamente i beni e i redditi della moglie
soggetti alla sovranità fiscale della Confederazione; quelli del marito,
esenti dall'imposta, entrano in considerazione unicamente per ragguagliare il
tributo della moglie alla sua effettiva capacità contributiva.
4.- Poichè in concreto solo la moglie è soggetta all'imposta, non vi è motivo
di riconoscere al marito la veste

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di sostituto fiscale. Avverte bensì l'Amministrazione federale delle
contribuzioni che il marito, se possedesse l'usufrutto sui beni della moglie
in virtù del regime patrimoniale, dovrebbe essere considerato quale
contribuente. Ma l'esistenza di un usufrutto non è stata fatta valere dai
ricorrenti e non risulta per altro dagli atti di causa. Siffatta questione può
quindi rimanere indecisa.
Come contribuente, la moglie poteva essere diffidata a fornire tutti i
ragguagli necessari per la sua tassazione (art. 89 DIN). Ella era tenuta
segnatamente a inclinare il reddito e la sostanza del marito. Per vero, la
Commissione di ricorso ha attribuito al marito la veste di sostituto d'imposta
e l'ha invitato a notificare il suo reddito e la sua sostanza. Sebbene in
realtà egli non fosse sostituto della moglie a norma dell'art. 13 DIN, avrebbe
nondimeno dovuto rispondere quale suo rappresentante. A questo titolo il suo
silenzio poteva essere ritenuto per la tassazione del coniuge. Del resto, la
moglie stessa si è rifiutata di fornire al fisco ogni ragguaglio sulle
condizioni finanziarie del marito.
L'impossibilità di accertare in modo materialmente esatto gli elementi della
tassazione, a motivo del rifiuto dei ricorrenti di collaborare al chiarimento
della fattispecie, legittimava senz'altro le autorità cantonali a procedere in
via presuntiva (art. 92 DIN). La prestazione fiscale a carico della moglie
potrebbe quindi essere modificata dal Tribunale federale, giusta l'art. 104
cp. 2 OG, soltanto se apparisse manifestamente inesatta, il che no è però
stato dimostrato.
Il Tribunale federale pronunica:
Il ricorso è respinto. L'ammontare dell'imposta per 1a difesa nazionale (IV
periodo) di 47 fr. 90 è confermato ed è a carico della signora G.