S. 93 / Nr. 23 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 73 III 93

23. Sentenza 2 settembre 1947 nella causa Merlini.

Regeste:
Art. 25 DCF 24 gennaio 1941. La dilazione prevista da quest'articolo
rappresenta una facilitazione accordata al debitore e dev'essere pertanto
applicata strettamente. E' inammissibile che l'ufficio d'esecuzione invii un
richiamo con un ultimo termine al debitore che non abbia pagato una rata
puntualmente. ossia alla scadenza fissata.
Der Verwertungsaufschub nach Art. 25 BRB vom 24. Januar 1941 ist als eine dem
Schuldner gewährte Erleichterung strikte anzuwenden. Hat er eine Rate nicht
pünktlich bei Verfall bezahlt, so ist das Amt nicht befugt, ihn zu mahnen und
ihm eine letzte Frist einzuräumen.
Art. 25 dé l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 janvier 1941. L'ajournement
de la vente est une faveur accordée au débiteur; les conditions auxquelles
elle est subordonnée doivent par conséquent être strictement observées. Si le
débiteur ne

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s'acquitte pas ponctuellement au jour fixé, l'office des poursuites n'est pas
autorisé à le sommer de le faire dans un délai subséquent.

A. ­ Con precetto esecutivo no 1315 dell'Ufficio di Locarno la ditta Luigi
Merlini e fratelli chiedeva a Fritz Müller il pagamento della somma di fr.
370, oltre accessori.
Il 28 ottobre 1946, l'Ufficio eseguiva il pignoramento.
Il 10 marzo 1947, la creditrice presentava domanda di vendita dei beni
pignorati.
In data 26 marzo l'Ufficio differiva la vendita, purchè il debitore
estinguesse il suo debito in otto rate mensili di fr. 50 ciascuna.
La seconda rata scadeva il 26 aprile, ma il debitore non la pagava.
Con lettera 28 aprile la creditrice comunicava all'Ufficio di retenere caduca
la dilazione per mancata puntualità di pagamento e lo invitava a procedere
all'incanto.
Mediante richiamo 29 aprile l'Ufficio invitava il debitore a versare, entro il
3 maggio, la somma di fr. 356,40 a saldo del suo debito.
L'Ufficio indiceva pel 14 maggio l'incanto dei beni pignorati, ma lo
sospendeva, avendo il debitore versato, il 13 maggio, la somma di fr. 100
corrispondente a due rate, e assunto il formale impegno di essere puntuale nel
versamento delle rate successive.
B. ­ La creditrice insorgeva contro questa sospensione mediante un reclamo che
l'Autorità cantonale di vigilanza respingeva con decisione 24 giugno 1947.
La ditta Luigi Merlini e fratelli ha interposto un tempestivo ricorso alla
Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo che
all'Ufficio di Locarno fosse ingiunto di procedere all'incanto dei beni
pignorati.
Considerando in diritto:
Giusta l'art. 25 del DCF 24 gennaio 1941, la dilazione della vendita «cade se
le rate non sono versate

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puntualmente», ossia alle scadenze stabilite dall'Ufficio. In concreto la
seconda rata scadeva il 26 aprile; il debitore l'ha soluta (insieme con la
terza) soltanto il 13 maggio, ossia il giorno precedente l'incanto. L'Ufficio
non aveva quindi il diritto di differire la vendita a motivo di questo
versamento, senza il consenso della creditrice (cfr. RU 52 III 142).
Come dichiara la decisione impugnata, è bensì invalsa negli Uffici
d'esecuzione del Cantone Ticino la pratica di mandare al debitore che non ha
versato una rata alla scadenza stabilita un richiamo col quale gli si assegna
un ultimo termine prima di procedere all'incanto. Ma una siffatta pratica, che
ha indotto questi uffici ad introdurre un modulo apposito, è illegale. La
dilazione prevista dall'art. 25 del suddetto decreto rappresenta una
facilitazione accordata al debitore e dev'essere pertanto applicata
strettamente. Del resto, la pratica suddetta causa delle spese sovente
inutili: infatti, se la rata non è stata soluta alla scadenza per negligenza
del debitore, non si giustifica di metterlo al beneficio d'un ulteriore,
ultimo termine; se il mancato pagamento è invece dovuto all'impossibilità di
trovare la somma necessaria, il più delle volte questo termine molto breve non
sarà sufficiente al debitore per procurarsi quanto non ha trovato durante la
dilazione d'un mese.
Il ricorso della ditta Merlini appare quindi fondato e l'Ufficio di Locarno
dovrà procedere all'incanto dei beni pignorati, ritenuto che non potranno
essere fatturate come spese d'esecuzione quelle che in concreto ha occasionate
l'invio del richiamo 29 aprile 1947 al debitore.
Inoltre l'Autorità cantonale di vigilanza è invitata ad intervenire presso gli
uffici d'esecuzione affinchè osservino strettamente l'ordinamento previsto
dall'art. 25 del suddetto decreto e desistano pertanto dalla pratica d'inviare
un richiamo con un ultimo termine al debitore che non abbia pagato una rata
puntualmente, ossia alla scadenza fissata.

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La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso. Di conseguenza la querelata decisione 24 giugno 1947
dell'Autorità cantonale di vigilanza è annullata e l'Ufficio d'esecuzione di
Locarno è invitato a procedere all'incanto dei beni pignorati.