SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 566 - 1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
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1 | Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
2 | La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 566 - 1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
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1 | Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. |
2 | La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 83 - 1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162. |
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1 | Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell'inventario a' termini dell'articolo 162. |
2 | Tuttavia l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione.171 |
3 | Se l'escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell'opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.172 |
4 | Il decorso del termine di cui all'articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l'azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell'inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.173 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 174 - 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. |
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1 | La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC352. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. |
2 | L'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo: |
1 | il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; |
2 | l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o |
3 | il creditore ha ritirato la domanda di fallimento. |
3 | Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l'autorità giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 194 - 1 Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L'articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo 192. |
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1 | Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L'articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo 192. |
2 | La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all'esecuzione in via di fallimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 196 - La liquidazione in via di fallimento di un'eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all'eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 576 - Per motivi gravi, l'autorità competente può prorogare il termine o concederne uno nuovo sia agli eredi legittimi che agli istituiti. |