|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 706 |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. | ||||||
| Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: | ||||||
| sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; | ||||||
| sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; | ||||||
| provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; | ||||||
| sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
||||||
| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 662 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). |
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 698 |
||||||
| L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima. | ||||||
| All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: [1] | ||||||
| l'approvazione e la modificazione dello statuto; | ||||||
| la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione; | ||||||
| l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo; | ||||||
| l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili; | ||||||
| la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine; | ||||||
| la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale; | ||||||
| il discarico ai membri del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. [8] | ||||||
| Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti: | ||||||
| l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione; | ||||||
| l'elezione dei membri del comitato di retribuzione; | ||||||
| l'elezione del rappresentante indipendente; | ||||||
| il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [5] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [7] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [8] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [9] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 662 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). |
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 706 |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. | ||||||
| Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: | ||||||
| sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; | ||||||
| sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; | ||||||
| provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; | ||||||
| sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 662 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). |
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 660 [1] |
||||||
| Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti. | ||||||
| Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale dell'avanzo della liquidazione, in quanto lo statuto non disponga un diverso impiego del patrimonio della società disciolta. | ||||||
| Sono salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 631 [1] |
||||||
| Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. | ||||||
| All'atto costitutivo devono essere acclusi: | ||||||
| lo statuto; | ||||||
| la relazione sulla costituzione; | ||||||
| l'attestazione di verifica; | ||||||
| l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro; | ||||||
| i contratti riguardanti i conferimenti in natura; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 34 |
||||||
| La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato. [1] | ||||||
| La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla. | ||||||
| Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l'abbia loro parimente fatta conoscere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 34 |
||||||
| La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato. [1] | ||||||
| La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla. | ||||||
| Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l'abbia loro parimente fatta conoscere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 673 [1] |
||||||
| L'assemblea generale può prevedere nello statuto o deliberare la costituzione di riserve facoltative da utili. | ||||||
| Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti. | ||||||
| L'assemblea generale delibera circa l'impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le disposizioni sulla compensazione delle perdite. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 674 [1] |
||||||
| Le perdite sono compensate con, nell'ordine: | ||||||
| l'utile riportato; | ||||||
| le riserve facoltative da utili; | ||||||
| la riserva legale da utili; | ||||||
| la riserva legale da capitale. | ||||||
| Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||