S. 123 / Nr. 31 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 71 III 123

31. Estratto della sentenza 25 agosto 1945 nella causa Wieser e Egger.

Regeste:
Condizioni d'incanto, prezzo minimo d'aggiudicazione. La censura
dell'erroneità del prezzo minimo d'aggiudicazione stabilito dalle condizioni
d'incanto può essere utilmente sollevata anche col reclamo diretto, nel
termine di dieci giorni dall'esperimento d'asta, contro il rifiuto di
procedere alla deliberazione ad un prezzo legalmente sufficiente.
Steigerungsbedingungen; Mindestzuschlagspreise. Wegen zu hoher Festsetzung des
minimalen Zuschlagspreises ist die Beschwerde auch noch zulässig binnen zehn
Tagen seit der Steigerungsverhandlung, gegen die Verweigerung des Zuschlages
zu einem die gesetzlichen Bedingungen erfüllenden Preis. Art. 17 und 141-
42/156 SchKG, Art. 26 Vo. 24.1.1941.
Conditions de vente. Prix d'adjudication minimum. Le moyen tiré de l'erreur
commise dans la fixation du prix d'adjudication minimum indiqué dans les
conditions de vente peut être utilement

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invoqué dans une plainte formée dans les dix jours de l'enchère contre le
refus de l'office d'adjuger au prix prévu par la loi.

Nell'esecuzione promossa da Frieda Wieser-Bucher contro Amalia Rothe, era
pignorato, tra l'altro, un immobile della debitrice escussa, il cui prezzo
minimo d'aggiudicazione venne stabilito dalle condizioni d'asta a fr. 86150.
All'incanto, il ricorrente, dott. Carlo Egger, formulava un'offerta di fr.
60000. L'ufficio non la teneva però in considerazione, essendo essa inferiore
al prezzo minimo stabilito dalle condizioni di vendita e, in difetto di
offerte sufficienti, dichiarava l'asta deserta.
Contro il rifiuto dell'ufficio di aggiudicare l'immobile al prezzo di fr.
60000, Frieda Wieser-Bucher e l'oblatore all'asta, dott. Carlo Egger, si
aggravavano all'autorità cantonale di vigilanza, chiedendo venisse indetto un
nuovo incanto. Essi sostenevano, in compendio, che l'offerta di fr. 60000
doveva essere ritenuta sufficiente, eccedendo essa l'ammontare dei crediti
pignoratizi poziori ai sensi dell'art. 26 ordinanza 21 gennaio 1941 che mitiga
temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata. L'autorità adita
dichiarava tardivo il reclamo, per la ragione che il querelato rifiuto
d'aggiudicazione era conforme alle condizioni d'incanto definitive.
Con tempestivo ricorso al Tribunale federale, Frieda Wieser-Bucher ed il dott.
Carlo Egger hanno impugnato la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza,
riproponendo le conclusioni di prima istanza.
Considerando in diritto:
1. ­ L'Autorità cantonale ha considerato tardivo il reclamo, per la ragione
che il querelato rifiuto d'aggiudicare l'immobile per il prezzo di fr. 60000
era conforme alle condizioni d'incanto definitive. A suo giudizio, il prezzo
minimo di aggiudicazione avrebbe potuto essere impugnato solo mediante reclamo
diretto, nel termine dell'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
cp. 2 LEF, contro le condizioni d'incanto.

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L'addebito di tardività è infondato. È ovvio che il reclamo avrebbe potuto
essere diretto già contro le condizioni d'asta. Ritiene però questa Corte che
la censura dell'erroneità del prezzo minimo d'aggiudicazione stabilito dalle
condizioni d'incanto possa essere utilmente sollevata anche col reclamo
diretto, nel termine di dieci giorni dall'esperimento d'asta, contro il
rifiuto di procedere alla deliberazione ad un prezzo legalmente sufficiente.
Per vero, il rifiuto d'aggiudicazione che poggi su un'erronea applicazione del
principio che l'offerta deve eccedere i crediti pignoratizi poziori a quello
del creditore procedente implica una violazione della legge, impugnabile ai
sensi dell'art. 17
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF.
D'altro canto, ove le condizioni d'asta stabiliscano, come avviene nella
specie, un prezzo d'aggiudicazione minimo troppo elevato, l'interesse ad
aggravarsene dell'oblatore cui sia stata rifiutata l'aggiudicazione (ad un
prezzo che, pur essendo inferiore a quello stabilito dalle condizioni
d'incanto, eccede i crediti ipotecari poziori) si manifesta solo quando l'asta
sia dichiarata deserta e l'esecuzione cessi riguardo all'immobile pignorato,
in difetto di un'offerta conforme alle condizioni d'incanto (art. 26
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 26 - 1 In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.
1    In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l'ineleggibilità a funzioni pubbliche, l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'attività subordinata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni.
2    Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano prescritti.
3    Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.46
cp. 2 i.
f. ordinanza 24 gennaio 1941 e, per il regime ordinario, art. 142
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 142 - 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
1    Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio.
2    Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall'elenco degli oneri, si procede al doppio turno d'asta soltanto se il titolare dell'onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, l'azione di accertamento della priorità del suo credito.
3    Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l'aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la cancellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l'eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell'onere sino a concorrenza del suo valore.
cp 3 LEF).
(2. e 3. omissis.)
La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia:
Il ricorso è accolto.