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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 799 |
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| Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
| Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 799 |
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| Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
| Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 799 |
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| Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
| Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 22 |
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| Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro. | ||||||
| Se nell'interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 799 |
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| Il pegno immobiliare nasce coll'iscrizione nel registro fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. | ||||||
| Il negozio giuridico di costituzione del pegno immobiliare richiede per la sua validità l'atto pubblico. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||