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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 1 Autorità giudiziaria suprema |
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| Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. | ||||||
| Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. [1] | ||||||
| Si compone di 35-45 giudici ordinari. | ||||||
| Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari. [2] | ||||||
| L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [2] Vedi anche l'art. 132 cpv. 4 qui apresso. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 1 Autorità giudiziaria suprema |
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| Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. | ||||||
| Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. [1] | ||||||
| Si compone di 35-45 giudici ordinari. | ||||||
| Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari. [2] | ||||||
| L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [2] Vedi anche l'art. 132 cpv. 4 qui apresso. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 81 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e | ||||||
| ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:l'imputato,il rappresentante legale dell'accusato,il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,...l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. | ||||||
| l'imputato, | ||||||
| il rappresentante legale dell'accusato, | ||||||
| il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, | ||||||
| ... | ||||||
| l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, | ||||||
| il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, | ||||||
| nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. | ||||||
| Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata. [6] | ||||||
| Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [4] Introdotto dalla cifra II n. 8 della L201F del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [5] RS 313.0 [6] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 81 Diritto di ricorso |
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| Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e | ||||||
| ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:l'imputato,il rappresentante legale dell'accusato,il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,...l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. | ||||||
| l'imputato, | ||||||
| il rappresentante legale dell'accusato, | ||||||
| il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, | ||||||
| ... | ||||||
| l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, | ||||||
| il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, | ||||||
| nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 1974 [5] sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. | ||||||
| Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata. [6] | ||||||
| Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). [2] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [3] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). [4] Introdotto dalla cifra II n. 8 della L201F del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 3 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [5] RS 313.0 [6] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 2 Indipendenza |
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| Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. | ||||||
| Le sue sentenze possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 5 Organizzazioni di allevamento con libro genealogico sull'origine di una razza di equidi |
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| Con la domanda di riconoscimento di cui all'articolo 3 capoverso 1 le organizzazioni di allevamento che tengono il libro genealogico sull'origine di una razza di equidi devono: | ||||||
| dimostrare che dispongono di prove storiche sull'istituzione del libro genealogico e che hanno reso pubblici i principi di un eventuale rispettivo programma zootecnico; | ||||||
| confermare che al momento della presentazione della domanda in Svizzera, in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato terzo non esiste un'organizzazione di allevamento riconosciuta per la medesima razza, che tiene il libro genealogico sull'origine di tale razza; | ||||||
| dimostrare che collaborano strettamente con le organizzazioni di allevamento che tengono libri genealogici filiali della razza e confermare che informano tempestivamente dette organizzazioni di allevamento in merito a modifiche dei principi di un programma zootecnico di cui alla lettera a. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 1 Autorità giudiziaria suprema |
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| Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. | ||||||
| Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti. [1] | ||||||
| Si compone di 35-45 giudici ordinari. | ||||||
| Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari. [2] | ||||||
| L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [2] Vedi anche l'art. 132 cpv. 4 qui apresso. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 1 Oggetto |
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| La presente ordinanza disciplina: | ||||||
| il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento; | ||||||
| il sostegno di misure zootecniche. | ||||||
| Disciplina altresì: | ||||||
| l'utilizzo di dati per scopi scientifici; | ||||||
| i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; | ||||||
| l'immissione in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati; | ||||||
| l'importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 1 Oggetto |
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| La presente ordinanza disciplina: | ||||||
| il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento; | ||||||
| il sostegno di misure zootecniche. | ||||||
| Disciplina altresì: | ||||||
| l'utilizzo di dati per scopi scientifici; | ||||||
| i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; | ||||||
| l'immissione in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati; | ||||||
| l'importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. | ||||||
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RS 916.310 OAlle Ordinanza del 29 ottobre 2025 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame Art. 1 Oggetto |
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| La presente ordinanza disciplina: | ||||||
| il riconoscimento di organizzazioni di allevamento e di imprese di allevamento; | ||||||
| il sostegno di misure zootecniche. | ||||||
| Disciplina altresì: | ||||||
| l'utilizzo di dati per scopi scientifici; | ||||||
| i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; | ||||||
| l'immissione in commercio di animali da allevamento nonché di sperma, ovuli non fecondati ed embrioni da loro prelevati; | ||||||
| l'importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. | ||||||