SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 1 Autorità giudiziaria suprema - 1 Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
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1 | Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
2 | Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.3 |
3 | Si compone di 35-45 giudici ordinari. |
4 | Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.4 |
5 | L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 1 Autorità giudiziaria suprema - 1 Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
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1 | Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
2 | Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.3 |
3 | Si compone di 35-45 giudici ordinari. |
4 | Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.4 |
5 | L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197456 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.57 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: |
b1 | l'imputato, |
b2 | il rappresentante legale dell'accusato, |
b3 | il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza, |
b4 | ... |
b5 | l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, |
b6 | il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, |
b7 | nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197456 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata. |
2 | Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.57 |
3 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 2 Indipendenza - 1 Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. |
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1 | Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. |
2 | Le sue sentenze possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 5 Condizioni - 1 Un'organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se:13 |
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1 | Un'organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se:13 |
a | è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi; |
b | ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; |
c | dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti: |
c1 | ogni allevatore, e |
c2 | ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi; |
d | ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento; |
e | tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conforme alle esigenze di cui all'articolo 7; |
f | esegue esami funzionali secondo l'articolo 8; |
g | esegue stime dei valori genetici secondo l'articolo 9; |
h | esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l'articolo 10, se l'effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico; |
i | dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica; |
j | garantisce un'esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite; |
k | esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute; |
l | nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza degli equini. |
2 | Un'organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione potrebbe compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente. |
3 | Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se: |
a | soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o |
b | soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell'atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.14 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 1 Autorità giudiziaria suprema - 1 Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
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1 | Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. |
2 | Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.3 |
3 | Si compone di 35-45 giudici ordinari. |
4 | Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.4 |
5 | L'Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private; |
b | l'assegnazione di contributi per l'allevamento; |
c | l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; |
d | l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; |
dbis | i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; |
e | l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; |
f | l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private; |
b | l'assegnazione di contributi per l'allevamento; |
c | l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; |
d | l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; |
dbis | i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; |
e | l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; |
f | l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. |
SR 916.310 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Ordinanza concernente l'alle vamento del bestiame OAlle Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private; |
b | l'assegnazione di contributi per l'allevamento; |
c | l'assegnazione di contributi per la conservazione delle razze svizzere; |
d | l'assegnazione di contributi per progetti di ricerca; |
dbis | i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino; |
e | l'immissione in commercio di animali da allevamento, del loro sperma e dei loro ovuli non fecondati ed embrioni; |
f | l'importazione di animali da allevamento e da reddito e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali. |