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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 216 |
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| I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico. | ||||||
| I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l'atto pubblico. [1] | ||||||
| I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). [2] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 608 |
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| Chi lascia l'eredità può, mediante disposizione a causa di morte, prescrivere determinate norme di divisione o di formazione dei lotti. | ||||||
| Tali prescrizioni sono vincolanti per gli eredi, sotto riserva del conguaglio per il caso di una disparità delle quote che non fosse nell'intenzione del disponente. | ||||||
| L'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione non risulti dalla disposizione. | ||||||