et suiv. CC.
seg. CC).
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 610 |
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| Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione. | ||||||
| Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l'eguale e giusta divisione della eredità. | ||||||
| Ogni erede può chiedere che i debiti dell'eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione. | ||||||
CC et que la somme de 58 000
CC, il faut certes en