oh. 3 OJ.
RTM.
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 2 [1] Assoggettati |
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| Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: [2] | ||||||
| per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; | ||||||
| ... | ||||||
| non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. | ||||||
| È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. [6] | ||||||
| Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare [7], benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi. [2] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [4] Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [7] Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile». | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 2 [1] Assoggettati |
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| Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: [2] | ||||||
| per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; | ||||||
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| non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. | ||||||
| È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. [6] | ||||||
| Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare [7], benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi. [2] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [4] Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [7] Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile». | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 2 [1] Assoggettati |
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| Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: [2] | ||||||
| per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; | ||||||
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| non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. | ||||||
| È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. [6] | ||||||
| Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare [7], benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi. [2] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [4] Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [7] Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile». | ||||||
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RS 661 LTEO Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Art. 2 [1] Assoggettati |
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| Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: [2] | ||||||
| per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile; | ||||||
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| non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio. | ||||||
| È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio. [6] | ||||||
| Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare [7], benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi. [2] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [4] Abrogata dal n. 8 dell'all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). [5] Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). [6] Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269; FF 2017 5277). [7] Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile». | ||||||