SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 24 Sorveglianza - 1 I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, le lezioni teoriche e pratiche dei maestri conducenti che si sono annunciati presso di essi come pure le loro installazioni. |
|
1 | I Cantoni sorvegliano, con ispezioni periodiche, le lezioni teoriche e pratiche dei maestri conducenti che si sono annunciati presso di essi come pure le loro installazioni. |
2 | I Cantoni controllano l'adempimento dell'obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale da parte dei maestri conducenti annunciati, gli organizzatori dei corsi e il loro regolare svolgimento. |
3 | I Cantoni presso cui i maestri conducenti sono annunciati trasmettono eventualmente una notifica anche ai loro rispettivi Cantoni di residenza. |
4 | I Cantoni possono delegare a terzi le attività di cui ai capoversi 1 e 2 e all'articolo 25, in particolare all'organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».14 |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina l'ammissione dei maestri conducenti, l'esercizio della loro professione e il loro perfezionamento professionale. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti: |
|
a | maestro conducente: titolare di un'abilitazione a maestro conducente; |
b | scuola guida: azienda il cui scopo principale è quello di impartire lezioni di guida tramite una o più persone; |
c | maestro conducente indipendente: maestro conducente che non è al servizio di un datore di lavoro o non è soggetto a rapporti di subordinazione; |
d | durata del lavoro: tempo durante il quale il maestro conducente dipendente deve tenersi a disposizione del datore di lavoro, inclusi il solo tempo di presenza e le pause inferiori a un quarto d'ora; la durata del lavoro comprende inoltre il tempo durante il quale il maestro conducente esercita un'attività lucrativa presso un altro datore di lavoro nonché la durata di un'attività lucrativa indipendente; |
e | lezioni di guida: corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 dell'ordinanza del 27 ottobre 19762 sull'ammissione alla circolazione (OAC); le lezioni di guida includono anche l'insegnamento col sussidio di simulatori di guida; |
f | pratica di formazione: corsi di formazione per allievi conducenti descritti nei moduli B7, A7 e C7 dell'allegato 1 e svolti sotto la sorveglianza degli organizzatori riconosciuti. |
SR 741.522 Ordinanza del 28 settembre 2007 che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC) - Ordinanza sui maestri conducenti OMaeC Art. 6 Rilascio dell'abilitazione a maestro conducente - 1 L'abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. |
|
1 | L'abilitazione a maestro conducente è rilasciata dal Cantone di domicilio. |
2 | L'abilitazione a maestro conducente per le persone domiciliate all'estero è rilasciata dal Cantone nel quale esse svolgono prevalentemente la loro attività. |
3 | L'abilitazione a maestro conducente è di durata illimitata ed è valida per tutta la Svizzera. |
4 | L'abilitazione a maestro conducente è iscritta nella licenza di condurre. |