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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 72 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 160 membri eletti per quattro anni. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF 2003 5989art. 1 n. 1 2908). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 89 |
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| Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio. [1] | ||||||
| Esso decide circa: | ||||||
| nuove spese uniche sino a un milione di franchi; | ||||||
| nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi; | ||||||
| spese vincolate. | ||||||
| Decide altresì circa vendite fondiarie e acquisti fondiari a fini d'investimento. | ||||||
| Appronta i mezzi di finanziamento necessari. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 111 |
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| Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. | ||||||
| Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||