SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 72 - Il Gran Consiglio si compone di 160 membri eletti per quattro anni. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 89 - 1 Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio.38 |
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1 | Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio.38 |
2 | Esso decide circa: |
a | nuove spese uniche sino a un milione di franchi; |
b | nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi; |
c | spese vincolate. |
3 | Decide altresì circa vendite fondiarie e acquisti fondiari a fini d'investimento. |
4 | Appronta i mezzi di finanziamento necessari. |
SR 131.212 Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) CostC Art. 111 - 1 Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
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1 | Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale. |
2 | Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |