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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 854 |
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| In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 892 |
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| Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell'assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un'assemblea di delegati. | ||||||
| Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell'assemblea dei delegati. | ||||||
| Ciascun membro dell'assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto. | ||||||
| Per il rimanente, l'assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 892 |
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| Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell'assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un'assemblea di delegati. | ||||||
| Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell'assemblea dei delegati. | ||||||
| Ciascun membro dell'assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto. | ||||||
| Per il rimanente, l'assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull'assemblea generale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 854 |
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| In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 854 |
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| In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 27 |
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| Nessuno può rinunciare, neppure in parte, alla capacità civile. | ||||||
| Nessuno può alienare la propria libertà, né assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col diritto o con la morale. | ||||||