|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
||||||
| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 19 |
||||||
| Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale. [1] | ||||||
| Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana. [2] | ||||||
| Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 19 |
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| Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale. [1] | ||||||
| Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana. [2] | ||||||
| Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 19 |
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| Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale. [1] | ||||||
| Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana. [2] | ||||||
| Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 91 |
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| Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. | ||||||
| Le sanzioni disciplinari sono: | ||||||
| l'ammonizione; | ||||||
| la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno; | ||||||
| la multa; | ||||||
| l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà. | ||||||
| Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura. | ||||||
| [1] Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). [2] Originaria lett. c. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 99 |
||||||
| La pena si prescrive: | ||||||
| in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; | ||||||
| in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni; | ||||||
| in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni; | ||||||
| in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; | ||||||
| in cinque anni, se si tratta di un'altra pena. | ||||||
| Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: | ||||||
| durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; | ||||||
| nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova. | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 95 |
||||||
| Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità cui competono l'assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l'esecuzione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. [1] L'interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione. | ||||||
| L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione. | ||||||
| Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene. | ||||||
| Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3: | ||||||
| prorogare della metà la durata del periodo di prova; | ||||||
| por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla; | ||||||
| modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove. | ||||||
| Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 19 |
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| Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti senza il consenso del loro rappresentante legale. [1] | ||||||
| Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provvedere a piccole incombenze della vita quotidiana. [2] | ||||||
| Essi sono tenuti a risarcire i danni cagionati con atti illeciti. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||