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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
||||||
| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 690 |
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| Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo. | ||||||
| Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 679 |
||||||
| Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. | ||||||
| Qualora una costruzione o un'istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 641 |
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| Il proprietario di una cosa ne può disporre liberamente entro i limiti dell'ordine giuridico. | ||||||
| Egli può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 684 |
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| Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino. | ||||||
| Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
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| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 676 |
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| Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria. [1] | ||||||
| La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato. | ||||||
| La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
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| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 690 |
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| Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo. | ||||||
| Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
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| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 690 |
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| Il proprietario è tenuto a ricevere senza indennità le acque provenienti da opere di prosciugamento del fondo superiore, che prima scolavano naturalmente sul suo fondo. | ||||||
| Se ne subisce un danno, egli può esigere dal proprietario del fondo superiore che faccia a sue spese un acquedotto attraverso il proprio fondo inferiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
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| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 90 |
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| Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 90 |
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| Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
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| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 676 |
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| Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria. [1] | ||||||
| La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato. | ||||||
| La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 731 |
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| Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| Per l'acquisto e l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria, le norme relative alla proprietà. | ||||||
| L'acquisto della servitù mediante prescrizione è possibile solo a riguardo di fondi la cui proprietà può essere essa medesima acquistata con la prescrizione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
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| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 90 |
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| Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 679 |
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| Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. | ||||||
| Qualora una costruzione o un'istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 60 |
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| L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. [1] | ||||||
| L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. [2] | ||||||
| Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. [3] | ||||||
| Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343, 2019 2107; FF 2014 211). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
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| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 90 |
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| Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 689 |
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| Ogni proprietario è tenuto a ricevere l'acqua che scola naturalmente dal fondo superiore, particolarmente l'acqua piovana, di disgelo e quella delle sorgenti non raccolte. | ||||||
| A nessuno è lecito modificare il deflusso naturale dell'acqua a danno del vicino. | ||||||
| L'acqua defluente necessaria ad un fondo inferiore gli può esser tolta solo in quanto sia indispensabile per il fondo superiore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 90 |
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| Il fidanzamento è costituito dalla promessa nuziale. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il fidanzamento non dà azione per la celebrazione del matrimonio. | ||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). | ||||||