SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 54 Affari esteri - 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 7 Iscrizione - 1 I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
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1 | I pubblici ufficiali sono iscritti nel RegPU con i seguenti dati: |
a | i cognomi e i nomi come da passaporto o carta d'identità; |
b | la data di nascita; |
c | la cittadinanza; |
d | la designazione della professione o della funzione secondo il diritto determinante e il nome del Cantone o dell'autorità federale di riferimento; |
e | il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20109 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) ed eventualmente il numero del pubblico ufficiale utilizzato nel Cantone di riferimento; |
f | l'indirizzo del luogo di lavoro o dell'ufficio conformemente all'iscrizione nel registro IDI (art. 6 LIDI); |
g | la data del rilascio dell'autorizzazione ufficiale; |
h | eventualmente la data della revoca dell'autorizzazione ufficiale; |
i | per la verifica delle firme e l'autenticazione dei pubblici ufficiali attraverso il RegPU: |
i1 | se sono stati o sono usati certificati permanenti: detti certificati, |
i2 | se sono stati o sono usati certificati a uso unico: i numeri di serie permanenti o altri elementi dei certificati che consentono di identificare in modo univoco il pubblico ufficiale, nonché informazioni sul meccanismo di autenticazione utilizzato. |
2 | Per ogni nuova ammissione di un pubblico ufficiale già abilitato in passato è effettuata una nuova iscrizione nel RegPU. I dati ormai privi di validità giuridica sono mantenuti e designati come tali. |
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1 | Gli affari esteri competono alla Confederazione. |
2 | La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. |
3 | La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. |