IR 0.747.208 Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) (con R) ADN Art. 3 Definizioni - Ai fini del presente Accordo si intende per: |
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a | «nave» una nave di navigazione interna o una nave di navigazione marittima; |
b | «merci pericolose» le sostanze e gli oggetti il cui trasporto internazionale è vietato o consentito solo a determinate condizioni dall'allegato Regolamento; |
c | «trasporto internazionale di merci pericolose» ogni trasporto di merci pericolose effettuato da una nave su una via navigabile interna situata sul territorio di almeno due Parti Contraenti; |
d | «via navigabile interna» ogni via di navigazione interna incluse le vie di navigazione marittima situate nel territorio di una Parte Contraente aperte alla navigazione di navi in virtù della legislazione nazionale; |
e | «via di navigazione marittima» ogni via di navigazione interna collegata al mare, usata essenzialmente per il traffico di navi di navigazione marittima e designata come tale dalla legislazione nazionale; |
f | «organismo di classifica riconosciuto» un organismo di classifica che sia conforme alle disposizioni dell'allegato Regolamento e riconosciuto, secondo le procedure fissate dal citato Regolamento, dall'autorità competente della Parte Contraente in cui il certificato è rilasciato; |
g | «autorità competente» l'autorità o l'organismo designato o riconosciuto come tale da ogni Parte Contraente e per ogni caso specifico connesso alle disposizioni del presente Accordo; |
h | «organismo di ispezione» un organismo nominato o riconosciuto dalla Parte Contraente allo scopo di ispezionare le navi secondo le procedure enunciate nell'allegato Regolamento. |